Art. 237 
Strade militari ed esigenze militari in relazione  alla  circolazione
                              stradale 
 
1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente  al  traffico
militare. 
2.  Ente  proprietario  e'  considerato  il  comando  della   regione
militare. 
3. La classifica delle strade  militari  e'  fatta  con  decreto  del
Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura
del Ministero della difesa, non e' pubblico. 
4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l'articolo 13
del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  recante  il  nuovo
codice della strada. 
5. Il Comandante della regione militare,  in  relazione  alle  strade
militari di cui e' proprietario il comando della regione  militare  a
cui e' preposto: 
a)  puo'  destinare  le  strade   militari   all'uso   pubblico   con
provvedimento generale,  ovvero  all'uso  privato  con  provvedimento
particolare; 
b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione,
di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i  prescritti
segnali; 
c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla  sicurezza  della
circolazione,  di  tutela  della  salute,  nonche'  per  esigenze  di
carattere militare puo', conformemente alle  direttive  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere  temporaneamente  la
circolazione di tutte o di alcune categorie di  utenti  sulle  strade
militari o su tratti di esse; 
d) puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti  al  trasporto  di
cose nei giorni festivi o in particolari  altri  giorni  fissati  con
apposito calendario, da  emanarsi  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
e) stabilisce, anno  per  anno,  le  opportune  prescrizioni  per  il
transito periodico  di  armenti  e  di  greggi  determinando,  quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio; 
f) rilascia l'autorizzazione alla circolazione per i  trasporti  e  i
veicoli  eccezionali  come  definiti  dall'articolo  10  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo
10; 
g) rilascia le autorizzazioni di  cui  all'articolo  26  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992; 
h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione  e
della relativa segnaletica  stradale,  di  cui  all'articolo  35  del
decreto legislativo n. 285 del 1992. 
6.  Contro  i  provvedimenti  emessi  dal  comandante  della  regione
militare e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. 
7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tranviarie,  di  speciali  tubazioni  o  altre  condotte
comunque  destinate  a   servizio   pubblico,   o   anche   il   solo
attraversamento di strade o relative  pertinenze  con  uno  qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in  caso  di  assoluta
necessita' e ove non siano possibili altre  soluzioni  tecniche,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della difesa. 
8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade  militari
aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione  militare  con
il contributo dei  comuni  attraversati  dalle  strade  medesime,  da
fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa
ogni qual volta, per esigenze della Difesa, e'  vietato  il  transito
pubblico  sulla  strada  militare,  e  risorge  cessato  il  divieto.
L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o  dal  1°
luglio   successivo   alla   data   del   decreto   ministeriale   di
classificazione di cui al comma 3, in  modo  che  rimanga  sempre  un
periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e  l'inizio  della
manutenzione. 
9. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle  strade  di
uso pubblico  e'  ammessa  l'installazione  di  segnaletica  stradale
militare, secondo le disposizioni all'uopo dettate  dall'articolo  38
del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del  relativo  regolamento.
Gli  enti  proprietari  delle  strade  sono   tenuti   a   consentire
l'installazione  provvisoria  o  permanente  dei   segnali   ritenuti
necessari dall'autorita' militare  per  la  circolazione  dei  propri
veicoli. 
10. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 
285 del 1992,  la  scorta  e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
assicurare la marcia delle colonne militari  spetta,  altresi',  agli
ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa  delle  Forze
armate, appositamente qualificati con specifico attestato  rilasciato
dall'autorita' militare competente. 
11. Ai veicoli e conducenti  delle  Forze  armate  si  applicano  gli
articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
12. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada  si  applicano
gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo  n.  285
del 1992. 
13. Per quanto  non  disposto  nel  presente  articolo,  alle  strade
militari aperte al traffico civile, ai  veicoli  e  conducenti  delle
Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le
disposizioni del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  in  quanto
compatibili. 
 
          Note all'art. 237: 
             - Il testo degli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 26, 35,  38,
          138, 142, comma 4, 163 e 192, commi  5  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada) pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, e' il seguente: 
             «Art. 6 (Regolamentazione della circolazione  fuori  dei
          centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di  sicurezza
          pubblica o inerenti alla sicurezza della  circolazione,  di
          tutela della salute,  nonche'  per  esigenze  di  carattere
          militare puo', conformemente alle  direttive  del  Ministro
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,    sospendere
          temporaneamente  la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di utenti sulle strade o su tratti  di  esse.  Il
          prefetto, inoltre, nei  giorni  festivi  o  in  particolari
          altri giorni fissati con apposito calendario,  da  emanarsi
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli  adibiti
          al trasporto di cose. Nel  regolamento  sono  stabilite  le
          condizioni ed eventuali deroghe. 
             2. Il prefetto stabilisce, anno per anno,  le  opportune
          prescrizioni per il transito  periodico  di  armenti  e  di
          greggi determinando, quando occorra, gli  itinerari  e  gli
          intervalli di tempo e di spazio. 
             3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2
          sono  esercitati  dal  comandante  della  regione  militare
          territoriale. 
             4.  L'ente   proprietario   della   strada   puo',   con
          l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: 
              a) disporre, per il tempo strettamente  necessario,  la
          sospensione  della  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di utenti  per  motivi  di  incolumita'  pubblica
          ovvero per urgenti e improrogabili  motivi  attinenti  alla
          tutela del patrimonio stradale o ad esigenze  di  carattere
          tecnico; 
              b)  stabilire  obblighi,  divieti  e   limitazioni   di
          carattere temporaneo o permanente  per  ciascuna  strada  o
          tratto di essa, o per determinate categorie di  utenti,  in
          relazione  alle  esigenze   della   circolazione   o   alle
          caratteristiche strutturali delle strade; 
              c) riservare  corsie,  anche  protette,  a  determinate
          categorie di veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a
          veicoli destinati a determinati usi; 
              d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
          somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; 
              e) prescrivere che i  veicoli  siano  muniti  di  mezzi
          antisdrucciolevoli  o  degli  speciali  pneumatici  per  la
          marcia su neve o ghiaccio; 
              f) vietare temporaneamente la sosta su strade o  tratti
          di strade per esigenze di carattere tecnico o  di  pulizia,
          rendendo noto tale divieto con  i  prescritti  segnali  non
          meno di quarantotto ore prima ed  eventualmente  con  altri
          mezzi appropriati. 
             5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: 
              a) per le strade e  le  autostrade  statali,  dal  capo
          dell'ufficio  periferico   dell'A.N.A.S.   competente   per
          territorio; 
              b)  per  le  strade  regionali,  dal  presidente  della
          giunta; 
              c) per le  strade  provinciali,  dal  presidente  della
          provincia; 
              d) per le strade comunali e  le  strade  vicinali,  dal
          sindaco; 
              e) per le strade militari, dal comandante della regione
          militare territoriale. 
             6. Per le strade  e  le  autostrade  in  concessione,  i
          poteri dell'ente proprietario della strada sono  esercitati
          dal   concessionario,   previa    comunicazione    all'ente
          concedente. In caso di urgenza,  i  relativi  provvedimenti
          possono  essere  adottati   anche   senza   la   preventiva
          comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi. 
             7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico  aereo
          civile e nelle aree portuali, la competenza a  disciplinare
          la  circolazione  delle  strade  interne   aperte   all'uso
          pubblico e' riservata rispettivamente  al  direttore  della
          circoscrizione aeroportuale competente per territorio e  al
          comandante  di  porto  capo  di  circondario,  i  quali  vi
          provvedono a mezzo di ordinanze, in conformita' alle  norme
          del presente codice. Nell'ambito  degli  aeroporti  ove  le
          aerostazioni siano affidate in gestione a enti o  societa',
          il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
          circoscrizione  aeroportuale  competente  per   territorio,
          sentiti gli enti e le societa' interessati. 
             8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione  della
          circolazione di cui ai commi  1  e  4,  lettere  a)  e  b),
          possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
          accertate necessita', deroghe  o  permessi,  subordinati  a
          speciali condizioni e cautele. 
             9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo  che
          l'autorita' competente disponga diversamente in particolari
          intersezioni in relazione alla classifica di  cui  all'art.
          2, comma 2. Sulle  altre  strade  o  tratti  di  strade  la
          precedenza e' stabilita dagli enti proprietari  sulla  base
          della classificazione di cui all'articolo 2,  comma  2.  In
          caso  di  controversia  decide,  con  proprio  decreto,  il
          Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti.   La
          precedenza deve essere resa nota con i  prescritti  segnali
          da installare a cura e spese dell'ente  proprietario  della
          strada che ha la precedenza. 
             10.  L'ente  proprietario  della  strada  a  precedenza,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, puo', con ordinanza, prescrivere ai  conducenti
          l'obbligo di fermarsi prima di immettersi  sulla  strada  a
          precedenza. 
             11.  Quando  si  tratti  di  due   strade   entrambe   a
          precedenza, appartenenti  allo  stesso  ente,  l'ente  deve
          stabilire l'obbligo di  dare  la  precedenza  ovvero  anche
          l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si  tratti
          di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
          obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli
          enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,  decide
          con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti. 
             12.  Chiunque  non   ottempera   ai   provvedimenti   di
          sospensione della circolazione emanati a norma dei commi  1
          e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
          di una somma da euro 155 a euro 624. Se  la  violazione  e'
          commessa dal conducente di un veicolo adibito al  trasporto
          di cose, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
          somma da euro 389 a euro 1.559. In  questa  ultima  ipotesi
          dalla  violazione  consegue  la   sanzione   amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida per  un
          periodo da uno a quattro mesi,  nonche'  della  sospensione
          della carta di  circolazione  del  veicolo  per  lo  stesso
          periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione  II,
          del titolo VI. 
             13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 23 a euro 92. 
             14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti   e
          limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78 a euro 311. 
             Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa  e'
          del pagamento di una somma da euro 38 a euro  155;  qualora
          la violazione si prolunghi oltre le  ventiquattro  ore,  la
          sanzione amministrativa pecuniaria e'  applicata  per  ogni
          periodo di ventiquattro ore per  il  quale  si  protrae  la
          violazione. 
             15. Nelle ipotesi di violazione del  comma  12  l'agente
          accertatore intima  al  conducente  di  non  proseguire  il
          viaggio  finche'  non  spiri  il  termine  del  divieto  di
          circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo  in  cui
          e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
          circolazione, provvedere a che il veicolo sia  condotto  in
          un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
          e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante  la
          sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo  carico
          rimane  al  conducente.  Se  le  disposizioni  come   sopra
          impartite non sono osservate,  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente e' da due a  sei
          mesi.» 
             «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei  centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
              a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1, 2 e 4; 
              b) limitare  la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
              c) stabilire la  precedenza  su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
              d) riservare limitati  spazi  alla  sosta  dei  veicoli
          degli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  dei
          vigili del fuoco,  dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di
          quelli adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata  o
          impedita  capacita'  motoria,   munite   del   contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea; 
              e)  stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato   il
          parcheggio dei veicoli; 
              f) stabilire, previa deliberazione della  giunta,  aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
              g) prescrivere orari e riservare spazi  per  i  veicoli
          utilizzati per il carico e lo scarico di cose; 
              h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta  e
          al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
              i)  riservare  strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana. 
             2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle  ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
             3. Per i tratti di strade non comunali che  attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
             4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi
          di sicurezza pubblica o di sicurezza della  circolazione  o
          per esigenze di carattere militare,  ovvero  laddove  siano
          stati  stabiliti  obblighi,  divieti   o   limitazioni   di
          carattere   temporaneo   o   permanente,   possono   essere
          accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
          speciali condizioni e cautele. Nei casi in  cui  sia  stata
          vietata o  limitata  la  sosta,  possono  essere  accordati
          permessi subordinati a speciali  condizioni  e  cautele  ai
          veicoli  riservati  a  servizi  di  polizia  e   a   quelli
          utilizzati  dagli  esercenti  la   professione   sanitaria,
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
             5. Le  caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
             6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate
          fuori della carreggiata e comunque in modo  che  i  veicoli
          parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 
             7. I proventi  dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro miglioramento e le somme  eventualmente  eccedenti  ad
          interventi per migliorare la mobilita' urbana. 
             8. Qualora il  comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per
          quelle definite «A» dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
             9. I comuni, con deliberazione della giunta,  provvedono
          a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al  pagamento  di  una   somma.   Con   direttiva   emanata
          dall'Ispettorato  generale  per  la   circolazione   e   la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente codice, sono individuate le tipologie  dei  comuni
          che  possono  avvalersi  di  tale  facolta',   nonche'   le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati. 
             10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
          appositi segnali. 
             11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle
          altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
          sussistono  condizioni  ed  esigenze  analoghe   a   quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
             12. Per le  citta'  metropolitane  le  competenze  della
          giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
             13.  Chiunque  non   ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78 a euro 311. 
             14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti   o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  38  a  euro  155.  La  violazione  del   divieto   di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. 
             15. Nei casi di sosta vietata, in cui la  violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da euro  23  a
          euro 92 e la sanzione stessa e' applicata per ogni  periodo
          per il quale si protrae la violazione. 
             15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
          esercitano  abusivamente,  anche   avvalendosi   di   altre
          persone,   ovvero   determinano   altri    ad    esercitare
          abusivamente    l'attivita'     di     parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 709  a  euro  2.850.  Se
          nell'attivita'  sono   impiegati   minori   la   somma   e'
          raddoppiata.  Si  applica,  in  ogni  caso,   la   sanzione
          accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». 
             «Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in  condizioni
          di eccezionalita'). - 1.  E'  eccezionale  il  veicolo  che
          nella  propria  configurazione   di   marca   superi,   per
          specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o  massa
          stabiliti negli articoli 61 e 62. 
             2.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita': 
              a) il trasporto di una o piu'  cose  indivisibili  che,
          per le loro dimensioni, determinano eccedenza  rispetto  ai
          limiti di sagoma stabiliti  dall'art.  61,  ma  sempre  nel
          rispetto  dei  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62;
          insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
          anche altre cose non  eccedenti  per  dimensioni  i  limiti
          dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i  limiti  di
          massa stabiliti dall'art. 62; 
              b) il trasporto, che  ecceda  congiuntamente  i  limiti
          fissati dagli articoli  61  e  62,  di  blocchi  di  pietra
          naturale,   di   elementi   prefabbricati   compositi    ed
          apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia,  di
          prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito  con
          veicoli eccezionali, puo' essere effettuato  integrando  il
          carico con gli stessi generi  merceologici  autorizzati,  e
          comunque in numero non superiore  a  sei  unita',  fino  al
          completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
          dall'autoveicolo  o  dal  complesso  di  veicoli;   qualora
          vengano superati i limiti di cui all'articolo  62,  ma  nel
          rispetto  dell'articolo   61,   il   carico   puo'   essere
          completato, con generi della  stessa  natura  merceologica,
          per occupare l'intera superficie utile del piano di  carico
          del veicolo o del  complesso  di  veicoli,  nell'osservanza
          dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione,
          fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed
          apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per  i
          quali  ricorre  sempre  il  limite  delle  sei  unita'.  In
          entrambi i casi la predetta massa  complessiva  non  potra'
          essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli  isolati  a
          tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a  quattro
          assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a
          108 tonnellate se complessi di  veicoli  ad  otto  assi.  I
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. 
             2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b),  per
          l'effettuazione  delle  attivita'  ivi  previste,  compiano
          percorsi ripetitivi con sagome  di  carico  sempre  simili,
          l'autorizzazione alla circolazione  e'  concessa  dall'ente
          proprietario previo pagamento di un indennizzo  forfettario
          pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente  dovuti
          per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro  assi  e  le
          combinazioni  a  sei  o   piu'   assi,   da   corrispondere
          contestualmente alla tassa di  possesso  e  per  la  stessa
          durata. L'autorizzazione per la percorrenza  di  strade  di
          tipo «A» e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe
          prescritte dalle  societa'  autostradali.  I  proventi  dei
          citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
          stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
          sono  assegnati  agli  enti  proprietari  delle  strade  in
          analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per  i  veicoli
          classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai  trasporti  di
          cui sopra sono altresi' applicabili le sanzioni di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 34, aumentate  di  due  volte,  e  ai
          commi 21 e 22 del presente articolo. 
             3.   E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli: 
              a) il cui  carico  indivisibile  sporge  posteriormente
          oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
          del veicolo stesso; 
              b) che, pur avendo  un  carico  indivisibile  sporgente
          posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,  compreso  il
          carico, superiore alla sagoma limite in  lunghezza  propria
          di ciascuna categoria di veicoli; 
              c) il  cui  carico  indivisibile  sporge  anteriormente
          oltre la sagoma del veicolo; 
              d)   isolati   o    costituenti    autotreno,    ovvero
          autoarticolati, purche' il carico non sporga  anteriormente
          dal semirimorchio, caratterizzati  in  modo  permanente  da
          particolari attrezzature risultanti dalle rispettive  carte
          di circolazione, destinati esclusivamente al  trasporto  di
          veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61; 
              e)   isolati    o    costituenti    autotreni    ovvero
          autoarticolati  dotati  di   blocchi   d'angolo   di   tipo
          normalizzato    allorche'    trasportino     esclusivamente
          contenitori o casse  mobili  di  tipo  unificato,  per  cui
          vengono  superate  le  dimensioni  o  le  masse   stabilite
          rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62; 
              f) mezzi d'opera definiti  all'articolo  54,  comma  1,
          lettera n), quando eccedono i  limiti  di  massa  stabiliti
          dall'articolo 62; 
              g) con carrozzeria ad altezza variabile che  effettuano
          trasporti di animali vivi; 
              g-bis) che trasportano  balle  o  rotoli  di  paglia  e
          fieno; 
              g-ter) isolati  o  complessi  di  veicoli,  adibiti  al
          trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole. 
             4. Si intendono per cose  indivisibili,  ai  fini  delle
          presenti norme, quelle per  le  quali  la  riduzione  delle
          dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli  61
          o 62, puo' recare danni o  compromettere  la  funzionalita'
          delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. 
             5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati  solo
          dalle aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'
          del  trasporto  eccezionale  ovvero  in  uso  proprio   per
          necessita'      inerenti       l'attivita'       aziendale;
          l'immatricolazione degli  stessi  veicoli  potra'  avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende. 
             6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti  a
          specifica  autorizzazione  alla  circolazione,   rilasciata
          dall'ente proprietario o concessionario per le  autostrade,
          strade statali e militari e dalle regioni per la  rimanente
          rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). 
             Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: 
              a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per
          effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20  m  e  non
          eccedano in  lunghezza  di  oltre  il  12%,  con  i  limiti
          stabiliti dall'articolo  61;  tale  eccedenza  puo'  essere
          anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore,  per  i
          veicoli  isolati  o  costituenti  autotreno,   e   soltanto
          posteriore per gli autoarticolati,  a  condizione  che  chi
          esegue  il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso  siano
          comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
          caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; 
              b) di cui al comma 3,  lettera  g),  lettera  g-bis)  e
          lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
          il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo  61
          o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi
          esegue  il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso  siano
          comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
          caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; 
              b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche'
          per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e
          non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti
          stabiliti  dall'articolo  61,  a   condizione   che   siano
          rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli  61  e
          62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
          siano compresi esclusivamente strade  o  tratti  di  strada
          aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma
          4. 
             7. I veicoli di cui all'art. 54, comma  1,  lettera  n),
          classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
          stabiliti  nell'articolo   62,   non   sono   soggetti   ad
          autorizzazione alla circolazione a condizione che: 
              a ) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8
          e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61; 
              b ) circolino nelle strade o in tratti  di  strade  che
          nell'archivio di cui all'art.  226  risultino  transitabili
          per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal  comma
          4 dello stesso art. 226; 
              c ) da parte di chi esegue il trasporto sia  verificato
          che lungo il percorso non  esistano  limitazioni  di  massa
          totale a pieno carico o per asse segnalate  dai  prescritti
          cartelli; 
              d ) per essi  sia  stato  corrisposto  l'indennizzo  di
          usura di cui all'art. 34. 
             Qualora non siano rispettate le condizioni di  cui  alle
          lettere a), b) e c)  i  suddetti  mezzi  devono  richiedere
          l'apposita autorizzazione  prevista  per  tutti  gli  altri
          trasporti eccezionali. 
             8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
          d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le  13  t,
          non puo' eccedere: 
              a) veicoli a motore isolati: 
               - due assi: 20 t; 
               - tre assi: 33 t; 
               -  quattro  o  piu'  assi,  con  due  assi   anteriori
          direzionali: 40 t; 
              b) complessi di veicoli: 
               - quattro assi: 44 t; 
               - cinque o piu' assi: 56 t; 
               - cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo
          in betoniera: 54 t. 
             9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta  per  volta  o
          per piu' transiti o per determinati periodi  di  tempo  nei
          limiti della massa massima  tecnicamente  ammissibile.  Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della
          polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
          stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista  la  scorta
          della  polizia  stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di
          traffico  e  la  sicurezza  stradale  lo  consentano,  puo'
          autorizzare l'impresa ad  avvalersi,  in  sua  vece,  della
          scorta  tecnica,  secondo  le   modalita'   stabilite   nel
          regolamento. 
             10. L'autorizzazione puo' essere data  solo  quando  sia
          compatibile  con  la  conservazione  delle   sovrastrutture
          stradali,  con  la  stabilita'  dei  manufatti  e  con   la
          sicurezza della circolazione.  In  essa  sono  indicate  le
          prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale.  Se  il
          trasporto eccezionale e'  causa  di  maggiore  usura  della
          strada in relazione al tipo di veicolo, alla  distribuzione
          del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
          transiti per i quali e'  richiesta  l'autorizzazione,  deve
          altresi' essere  determinato  l'ammontare  dell'indennizzo,
          dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
          previste  dal  comma  17.  L'autorizzazione   e'   comunque
          subordinata  al  pagamento  delle   spese   relative   agli
          eventuali   accertamenti   tecnici   preventivi   e    alla
          organizzazione del traffico  eventualmente  necessaria  per
          l'effettuazione  del  trasporto  nonche'  alle   opere   di
          rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali  stabiliti
          dall'autorizzazione non concorrono le  eventuali  eccedenze
          derivanti dagli  organi  di  fissaggio  ed  ancoraggio  del
          carico. 
             11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta
          per  i  veicoli  eccezionali  di  cui  al  comma  1  quando
          circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli
          articoli 61 e 62 e quando garantiscono  il  rispetto  della
          iscrizione  nella   fascia   di   ingombro   prevista   dal
          regolamento. 
             12. Non costituisce trasporto  eccezionale,  e  pertanto
          non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino  di
          veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e  di
          massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale  traino
          sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
          costruttive e funzionali indicate  nel  regolamento  e  sia
          limitato al solo itinerario  necessario  a  raggiungere  la
          piu' vicina officina. 
             13.  Non  costituisce  altresi'  trasporto   eccezionale
          l'autoarticolato il  cui  semirimorchio  e'  allestito  con
          gruppo frigorifero autorizzato, sporgente  anteriormente  a
          sbalzo,  a  condizione  che  il  complesso  non  ecceda  le
          dimensioni stabilite dall'art. 61. 
             14. I veicoli  per  il  trasporto  di  persone  che  per
          specificate e giustificate esigenze funzionali superino  le
          dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
          compresi tra i veicoli  di  cui  al  comma  1.  I  predetti
          veicoli, qualora utilizzino i  sistemi  di  propulsione  ad
          alimentazione   elettrica,   sono   esenti    dal    titolo
          autorizzativo   allorche'   presentano   un'eccedenza    in
          lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa  di
          corrente in posizione di  riposo.  L'immatricolazione,  ove
          ricorra, e l'autorizzazione all'impiego  potranno  avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' di  imprese  autorizzate
          ad effettuare il trasporto di persone. 
             15. L'autorizzazione non puo'  essere  accordata  per  i
          motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di  massa  e
          alle prescrizioni di  esercizio  indicate  nella  carta  di
          circolazione prevista dall'art. 93. 
             16. Nel regolamento sono  stabilite  le  caratteristiche
          costruttive e  funzionali  dei  veicoli  eccezionali  e  di
          quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei  mezzi
          d'opera. 
             17. Nel regolamento sono stabilite le modalita'  per  il
          rilascio  delle   autorizzazioni   per   l'esecuzione   dei
          trasporti   eccezionali,   ivi   comprese   le    eventuali
          tolleranze,  l'ammontare  dell'indennizzo   nel   caso   di
          trasporto  eccezionale  per  massa,  e  i  criteri  per  la
          imposizione della  scorta  tecnica  o  della  scorta  della
          polizia  della  strada.  Nelle  autorizzazioni   periodiche
          rilasciate per i veicoli  adibiti  al  trasporto  di  carri
          ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta. 
             18. Chiunque,  senza  avere  ottenuto  l'autorizzazione,
          ovvero violando anche una sola delle  condizioni  stabilite
          nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
          fatta  esclusione  di  brevi  tratte  non   prevedibili   e
          funzionali alla consegna delle merci,  su  o  tra  percorsi
          gia' autorizzati,  ai  periodi  temporali,  all'obbligo  di
          scorta della Polizia stradale o tecnica, nonche'  superando
          anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o  di  massa
          indicati  nell'autorizzazione  medesima,  esegua  uno   dei
          trasporti eccezionali di cui ai commi  2,  3  o  7,  ovvero
          circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma  1,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 715 a euro 2.886. 
             19.  Chiunque  esegua   trasporti   eccezionali   o   in
          condizioni di eccezionalita', ovvero circoli con un veicolo
          eccezionale  senza  osservare  le  prescrizioni   stabilite
          nell'autorizzazione    e'    soggetto     alla     sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  144  a
          euro 576. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque  esegua
          trasporti eccezionali o  in  condizioni  di  eccezionalita'
          ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare
          tutte le prescrizioni non comprese fra quelle  indicate  al
          comma 18, ad esclusione  dei  casi  in  difetto,  ancorche'
          maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero  inferiore
          degli elementi del carico autorizzato. 
             20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con
          se'   l'autorizzazione   e'    soggetto    alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
          155. Il viaggio potra' proseguire  solo  dopo  l'esibizione
          dell'autorizzazione;   questa   non   sana   l'obbligo   di
          corrispondere la somma dovuta. 
             21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
          diverse da quelle previste nell'art. 54, comma  1,  lettera
          n), salvo che cio' sia espressamente  consentito,  comunque
          entro i limiti di cui  all'articolo  62,  nelle  rispettive
          licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 389 a  euro  1.559,  e  alla  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della carta di circolazione da
          uno a sei  mesi.  La  carta  di  circolazione  e'  ritirata
          immediatamente da chi accerta la  violazione  e  trasmessa,
          senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri che  adottera'  il  provvedimento  di
          sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo
          di cinque anni, e'  disposta  la  revoca,  sulla  carta  di
          circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. 
             22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in  eccedenza
          ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62  sulle  strade  e
          sulle autostrade non percorribili  ai  sensi  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. 
             23. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dai
          commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario  del
          veicolo sia al committente, quando si tratta  di  trasporto
          eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione  di  quelle
          relative a violazioni di norme  di  cui  al  Titolo  V  che
          restano a carico del solo conducente del veicolo. 
             24. Dalle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dai commi 18, 21 e 22 consegue la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della  patente  di  guida  del
          conducente per un periodo  da  quindici  a  trenta  giorni,
          nonche' la sospensione  della  carta  di  circolazione  del
          veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al  Capo
          I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma  18,
          ove la violazione consista nel superamento  dei  limiti  di
          massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa
          indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,  non
          si  procede  all'applicazione  di  sanzioni,  se  la  massa
          complessiva a pieno carico non risulta superiore  di  oltre
          il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo  62,  comma
          4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione  consista
          nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo
          61,  ovvero  dei  limiti  indicati  nell'autorizzazione  al
          trasporto eccezionale, non si procede  all'applicazione  di
          sanzioni  se  le  dimensioni  del  carico   non   risultano
          superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso  in  cui
          il superamento delle dimensioni  comporti  la  prescrizione
          dell'obbligo della scorta. 
             25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21  e  22,
          l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire
          il   viaggio,   fino   a   che   non    si    sia    munito
          dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia  ottemperato  alle
          norme ed alle  cautele  stabilite  nell'autorizzazione.  Il
          veicolo deve essere  condotto  in  un  luogo  indicato  dal
          proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al  fermo
          amministrativo; durante la  sosta  la  responsabilita'  del
          veicolo e il relativo  trasporto  rimangono  a  carico  del
          proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale
          di contestazione. Se le disposizioni come  sopra  impartite
          non sono osservate, si applica la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente  da  uno  a  tre
          mesi. 
             25-bis. Nelle ipotesi di  violazione  del  comma  19  il
          veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
          abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo  ovvero
          non abbia  adempiuto  alle  prescrizioni  omesse.  L'agente
          accertatore procede al  ritiro  immediato  della  carta  di
          circolazione, provvedendo  con  tutte  le  cautele  che  il
          veicolo sia condotto in luogo idoneo  per  la  sistemazione
          del carico; del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di
          contestazione  della  violazione.  Durante  la   sosta   la
          responsabilita' del veicolo e del  relativo  carico  rimane
          del conducente.  I  documenti  sono  restituiti  all'avente
          diritto, allorche' il  carico  o  il  veicolo  siano  stati
          sistemati,   ovvero   quando   sia   stata   adempiuta   la
          prescrizione omessa. 
             25-ter. Il personale abilitato  che  nel  corso  di  una
          scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le  modalita'
          di svolgimento previste dal regolamento  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          307 a euro 1.227. Ove in un periodo di due anni il medesimo
          soggetto sia incorso per almeno  due  volte  in  una  delle
          violazioni di cui al presente comma, all'ultima  violazione
          consegue  la  sanzione  amministrativa   accessoria   della
          sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi,  ai  sensi
          della sezione II del capo I del titolo VI. 
             25-quater.  Oltre  alle  sanzioni  previste  nei   commi
          precedenti non e'  data  facolta'  di  applicare  ulteriori
          sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di
          cui al comma 6. 
             26.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  alle  macchine  agricole  eccezionali   e   alle
          macchine operatrici eccezionali.». 
             «Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
          -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia   stradale
          previsti dal presente codice spetta: 
              a) in via principale alla specialita' Polizia  Stradale
          della Polizia di Stato; 
              b) alla Polizia di Stato; 
              c) all'Arma dei carabinieri; 
              d) al Corpo della guardia di finanza; 
              d-bis) ai Corpi e ai servizi  di  polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
              e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
              f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti  al
          servizio di polizia stradale; 
              f-bis) al Corpo di polizia  penitenziaria  e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
             2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11,  comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
             3. La prevenzione e l'accertamento delle  violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
              b) dal personale degli uffici competenti in materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
              c) dai dipendenti dello Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
              d) dal personale delle Ferrovie  dello  Stato  e  delle
          ferrovie e tranvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
              f) dai militari del Corpo delle capitanerie  di  porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 
             3-bis. I  servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
             4. La scorta  e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
             5. I soggetti indicati nel  presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.». 
             «Art. 13 (Norme per la costruzione e la  gestione  delle
          strade). -  1.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   sentiti   il   Consiglio    superiore    delle
          infrastrutture e dei trasporti ed  il  Consiglio  nazionale
          delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore
          del presente codice, sulla base  della  classificazione  di
          cui all'art. 2, le norme funzionali e  geometriche  per  la
          costruzione, il controllo e il collaudo delle  strade,  dei
          relativi impianti e  servizi  ad  eccezione  di  quelle  di
          esclusivo uso militare. Le norme devono  essere  improntate
          alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
          strada,  alla  riduzione  dell'inquinamento   acustico   ed
          atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici
          adiacenti le strade  ed  al  rispetto  dell'ambiente  e  di
          immobili di notevole pregio architettonico  o  storico.  Le
          norme  che  riguardano   la   riduzione   dell'inquinamento
          acustico ed atmosferico sono  emanate  nel  rispetto  delle
          direttive  e  degli  atti  di   indirizzo   del   Ministero
          dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  che  viene
          richiesto di specifico concerto  nei  casi  previsti  dalla
          legge. 
             2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e'  consentita
          solo  per  specifiche  situazioni  allorquando  particolari
          condizioni     locali,     ambientali,      paesaggistiche,
          archeologiche ed economiche non ne consentono il  rispetto,
          sempre che sia assicurata la  sicurezza  stradale  e  siano
          comunque evitati inquinamenti. 
             3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate  ogni  tre
          anni. 
             4. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice,
          emana, con i criteri e le modalita' di cui al comma  1,  le
          norme per la classificazione delle strade esistenti in base
          alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali  di
          cui all'articolo 2, comma 2. 
             4-bis. Le strade di nuova  costruzione  classificate  ai
          sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2  dell'articolo
          2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista  ciclabile
          adiacente purche' realizzata in  conformita'  ai  programmi
          pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di
          sicurezza. 
             5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare
          la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme  di
          cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla
          declassificazione delle strade di loro  competenza,  quando
          le  stesse   non   possiedono   piu'   le   caratteristiche
          costruttive, tecniche e funzionali di cui  all'articolo  2,
          comma 2. 
             6. Gli enti proprietari delle strade sono  obbligati  ad
          istituire e tenere aggiornati la  cartografia,  il  catasto
          delle strade e le  loro  pertinenze  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  apposito  decreto  che  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti emana sentiti  il  Consiglio
          superiore  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il
          Consiglio nazionale delle ricerche.  Nel  catasto  dovranno
          essere compresi anche gli impianti e i  servizi  permanenti
          connessi alle esigenze della circolazione stradale. 
             7. Gli enti proprietari  delle  strade  sono  tenuti  ad
          effettuare rilevazioni del traffico per  l'acquisizione  di
          dati che  abbiano  validita'  temporale  riferita  all'anno
          nonche' per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia  in
          sede internazionale. 
             8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze  di  cui  al
          presente   articolo,   l'Ispettorato   generale   per    la
          circolazione e la sicurezza stradale, di cui  all'art.  35,
          comma 3, ha il compito  di  acquisire  i  dati  dell'intero
          territorio   nazionale,   elaborarli    e    pubblicizzarli
          annualmente,    nonche'    comunicarli    agli    organismi
          internazionali. Detta struttura cura altresi'  che  i  vari
          enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati  nel
          presente articolo e nei relativi decreti.». 
             «Art.  26  (Competenza  per  le  autorizzazioni   e   le
          concessioni). - 1. Le autorizzazioni  di  cui  al  presente
          titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della  strada
          o da  altro  ente  da  quest'ultimo  delegato  o  dall'ente
          concessionario della strada in  conformita'  alle  relative
          convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata al  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  o  al  prefetto  se
          trattasi di ente locale. 
             2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente
          titolo sono  di  competenza  dell'ente  proprietario  della
          strada e per  le  strade  in  concessione  si  provvede  in
          conformita' alle relative convenzioni. 
             3.  Per  i  tratti  di  strade  statali,   regionali   o
          provinciali, correnti nell'interno di  centri  abitati  con
          popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio  di
          concessioni  e  di  autorizzazioni  e'  di  competenza  del
          comune, previo  nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
             4. L'impianto su strade e sulle relative  pertinenze  di
          linee ferroviarie,  tranviarie,  di  speciali  tubazioni  o
          altre condotte comunque destinate a  servizio  pubblico,  o
          anche  il  solo  attraversamento  di  strade   o   relative
          pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di  cui  sopra,
          sono autorizzati, in caso di assoluta necessita' e ove  non
          siano possibili altre soluzioni tecniche, con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se  trattasi
          di   linea   ferroviaria,   e   (sentito   n.d.r.)   l'ente
          proprietario  della  strada  e,  se  trattasi   di   strade
          militari, di concerto con il Ministro della difesa.» 
             «Art.  35  (Competenze).  -  1.   Il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e' competente  ad  impartire
          direttive per l'organizzazione della circolazione  e  della
          relativa  segnaletica  stradale,   sentito   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti
          di sua competenza, su tutte le strade,  eccetto  quelle  di
          esclusivo uso militare, in ordine alle quali e'  competente
          il comando militare territoriale.  Stabilisce,  inoltre,  i
          criteri per  la  pianificazione  del  traffico  cui  devono
          attenersi gli enti proprietari  delle  strade,  coordinando
          questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal  regolamento
          e, comunque, ove si renda necessario. 
             2. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e'
          autorizzato ad adeguare con propri  decreti  le  norme  del
          regolamento  per  l'esecuzione  del  presente  codice  alle
          direttive comunitarie ed  agli  accordi  internazionali  in
          materia. Analogamente il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti
          le norme regolamentari relative alle  segnalazioni  di  cui
          all'art. 44. 
             3. L'Ispettorato circolazione e traffico  del  Ministero
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   assume    la
          denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e
          la sicurezza stradale, che e' posto alle dirette dipendenze
          del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti.
          All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni  di  cui  ai
          commi 1 e 2, nonche' le altre  attribuzioni  di  competenza
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          al presente codice, le  quali  sono  svolte  con  autonomia
          funzionale ed operativa.». 
             «Art. 38 (Segnaletica stradale).  -  1.  La  segnaletica
          stradale comprende i seguenti gruppi: 
              a) segnali verticali; 
              b) segnali orizzontali; 
              c) segnali luminosi; 
              d) segnali ed attrezzature complementari. 
             2.  Gli  utenti  della  strada  devono   rispettare   le
          prescrizioni rese note a mezzo della  segnaletica  stradale
          ancorche'  in  difformita'   con   le   altre   regole   di
          circolazione.  Le  prescrizioni  dei  segnali   semaforici,
          esclusa quella  lampeggiante  gialla  di  pericolo  di  cui
          all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei  segnali
          verticali e orizzontali  che  regolano  la  precedenza.  Le
          prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
          segnali   orizzontali.   In   ogni   caso   prevalgono   le
          segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43. 
             3. E' ammessa  la  collocazione  temporanea  di  segnali
          stradali per imporre prescrizioni  in  caso  di  urgenza  e
          necessita' in deroga a quanto disposto dagli articoli  6  e
          7.  Gli  utenti   della   strada   devono   rispettare   le
          prescrizioni rese note a mezzo di tali  segnali,  anche  se
          appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. 
             4.  Quanto  stabilito  dalle  presenti  norme,   e   dal
          regolamento per la segnaletica stradale  fuori  dai  centri
          abitati, si applica anche nei centri  abitati  alle  strade
          sulle quali sia fissato un limite massimo di velocita' pari
          o superiore a 70 km/h. 
             5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i
          singoli segnali,  i  dispositivi  o  i  mezzi  segnaletici,
          nonche' la loro denominazione, il significato, i  tipi,  le
          caratteristiche  tecniche   (forma,   dimensioni,   colori,
          materiali, rifrangenza,  illuminazione),  le  modalita'  di
          tracciamento,  apposizione  ed  applicazione  (distanze  ed
          altezze),  le  norme  tecniche  di  impiego,  i   casi   di
          obbligatorieta'. Sono, inoltre, indicate le figure di  ogni
          singolo segnale e le  rispettive  didascalie  costituiscono
          esplicazione   del   significato   anche   ai   fini    del
          comportamento dell'utente della  strada.  I  segnali  sono,
          comunque, collocati in modo da non  costituire  ostacolo  o
          impedimento alla circolazione delle persone invalide. 
             6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a
          criteri di uniformita' sul  territorio  nazionale,  fissati
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria   e
          internazionale vigente. 
             7. La segnaletica stradale deve essere sempre  mantenuta
          in perfetta efficienza da  parte  degli  enti  o  esercenti
          obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o
          reintegrata  o  rimossa  quando  sia   anche   parzialmente
          inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo  per  il
          quale e' stata collocata. 
             8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo,
          nonche' sul retro dello stesso e sul  suo  sostegno,  tutto
          cio' che non e' previsto dal regolamento. 
             9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
          installazione dei complessi segnaletici  di  direzione,  in
          corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali. 
             10.  Il  campo  di   applicazione   obbligatorio   della
          segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico  e
          tutte  le  strade  di  proprieta'  privata  aperte  all'uso
          pubblico. Nelle aree private non  aperte  all'uso  pubblico
          l'utilizzo e  la  posa  in  opera  della  segnaletica,  ove
          adottata, devono essere conformi a  quelli  prescritti  dal
          regolamento. 
             11. Per le esigenze  esclusive  del  traffico  militare,
          nelle strade di uso pubblico e' ammessa l'installazione  di
          segnaletica stradale militare, con modalita' particolari di
          apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli
          enti proprietari delle  strade  sono  tenuti  a  consentire
          l'installazione  provvisoria  o  permanente   dei   segnali
          ritenuti   necessari   dall'autorita'   militare   per   la
          circolazione dei propri veicoli. 
             12. I conducenti dei veicoli su rotaia  quando  marciano
          in sede promiscua sono tenuti a rispettare  la  segnaletica
          stradale,  salvo  che  sia  diversamente   disposto   dalle
          presenti norme. 
             13.  I  soggetti  diversi  dagli  enti  proprietari  che
          violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e  10  sono
          soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 78 a euro 311. 
             14. Nei confronti degli enti  proprietari  della  strada
          che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo
          o  al  regolamento  o  che  facciano  uso  improprio  delle
          segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti ingiunge di adempiere  a  quanto  dovuto.  In
          caso di  inottemperanza  nel  termine  di  quindici  giorni
          dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti ponendo  a  carico  dell'ente  proprietario
          della strada le spese relative,  con  ordinanza-ingiunzione
          che costituisce titolo esecutivo. 
             15. Le violazioni da parte  degli  utenti  della  strada
          delle disposizioni  del  presente  articolo  sono  regolate
          dall'art. 146.». 
             «Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze  armate).  -
          1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
          veicoli  di  loro  dotazione  agli  accertamenti   tecnici,
          all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
          circolazione e delle targhe di riconoscimento. 
             2. I veicoli delle  Forze  armate,  qualora  eccedono  i
          limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere  muniti,
          per  circolare  sulle   strade   non   militari,   di   una
          autorizzazione speciale che viene  rilasciata  dal  comando
          militare  sentiti  gli  enti  competenti,  conformemente  a
          quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
          provvede il predetto comando competente. 
             3. Le Forze armate provvedono direttamente nei  riguardi
          del personale in servizio: 
              a)     all'addestramento,     all'individuazione      e
          all'accertamento dei  requisiti  necessari  per  la  guida,
          all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
          di guida, che  abilita  soltanto  alla  guida  dei  veicoli
          comunque in dotazione delle Forze armate; 
              b) al rilascio dei  certificati  di  abilitazione  alle
          mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di  scuola
          guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a). 
             4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di  cui
          al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente
          titolo. 
             5. Coloro che sono muniti di  patente  militare  possono
          ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la  patente
          di  guida  per  veicoli  delle  corrispondenti   categorie,
          secondo la tabella di equipollenza stabilita dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministero  della  difesa,  sempreche'  la  richiesta  venga
          presentata  per  il  tramite  dell'autorita'  dalla   quale
          dipendono durante il servizio o non  oltre  un  anno  dalla
          data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 
             6. Il personale provvisto di abilitazione ad  istruttore
          di guida militare puo' ottenere la conversione  in  analogo
          certificato di abilitazione ad istruttore di  guida  civile
          senza esame e secondo le modalita' stabilite dal  Ministero
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   purche'   gli
          interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla  data
          del congedo o dalla cessazione dal servizio. 
             7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono  essere
          reimmatricolati con targa civile  previo  accertamento  dei
          prescritti requisiti. 
             8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei
          veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze
          armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero  dal  quale
          dipendono  l'arma  o  il  corpo  e   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
             9. Le Forze armate provvedono direttamente al  trasporto
          stradale  di  materie  radioattive  e   fissili   speciali,
          mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure
          di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia. 
             10. In ragione della pubblica utilita' del loro  impiego
          in servizi di istituto, i  mezzi  di  trasporto  collettivo
          militare,  appartenenti  alle  categorie  M2  e  M3,   sono
          assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico. 
             11. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche ai veicoli e ai conducenti della  Polizia  di  Stato,
          della  Guardia   di   finanza,   del   Corpo   di   Polizia
          penitenziaria, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
          dei Corpi dei vigili del fuoco delle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, della  regione  Valle  d'Aosta,  della
          Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato,  dei
          Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e
          nelle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  della
          Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
             12. Chiunque munito di patente militare,  ovvero  munito
          di patente rilasciata ai  sensi  del  comma  11,  guida  un
          veicolo immatricolato con targa  civile  e'  soggetto  alle
          sanzioni previste dall'art. 125, comma  3.  La  patente  di
          guida  e'  sospesa  dall'autorita'  che  l'ha   rilasciata,
          secondo   le   procedure   e    la    disciplina    proprie
          dell'amministrazione di appartenenza. 
             12-bis. I soggetti  muniti  di  patente  militare  o  di
          servizio rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  139  possono
          guidare    veicoli    delle    corrispondenti     categorie
          immatricolati con targa civile  purche'  i  veicoli  stessi
          siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione
          dello Stato.» 
             «Art. 142 (Limiti di velocita'). - 1.-3. (omissis). 
             4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3,
          ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),  devono
          essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si
          tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va
          riportata  sui  rimorchi  ovvero  sui  semirimorchi.   Sono
          comunque esclusi da tale obbligo gli  autoveicoli  militari
          ricompresi nelle lettere c), g), h)  ed  i)  del  comma  3,
          quando siano in dotazione  alle  Forze  armate,  ovvero  ai
          Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.». 
             «Art. 163 (Convogli militari, cortei e simili). - 1.  E'
          vietato interrompere convogli di  veicoli  militari,  delle
          forze di polizia o di  mezzi  di  soccorso  segnalati  come
          tali; e' vietato  altresi'  inserirsi  tra  i  veicoli  che
          compongono tali convogli. 
             2. E'  vietato  interrompere  colonne  di  truppe  o  di
          scolari, cortei e processioni. 
             3. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 38 a euro 155.». 
             «Art.  192  (Obblighi  verso  funzionari,  ufficiali   e
          agenti). - 1.-4. (omissis). 
             5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che
          il personale militare, anche non coadiuvato  dal  personale
          di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce
          per consentire la progressione del convoglio militare. 
             6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e
          5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 78 a euro 311.».