Art. 239 
                   Navi militari e navi da guerra 
 
1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: 
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare; 
b) sono comandate ed equipaggiate da personale  militare,  sottoposto
alla relativa disciplina; 
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di  altra  Forza
armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. 
2. Per <<nave da guerra>> si intende una  nave  che  appartiene  alle
Forze armate di uno Stato, che porta  i  segni  distintivi  esteriori
delle navi militari della sua  nazionalita'  ed  e'  posta  sotto  il
comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e  iscritto
nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento  equipollente,  il
cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare. 
3. La nave da guerra  costituisce  una  parte  del  territorio  dello
Stato.