Art. 244
Registro  delle  navi  e  galleggianti  in  servizio  governativo non
                             commerciale

1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e
galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2.  Nel  registro e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello
Stato   adibito  a  servizio  governativo  non  commerciale,  il  cui
personale non e' a ordinamento militare.
3.  Le  unita' e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la
bandiera  nazionale  costituita  dal  tricolore  italiano caricato al
centro  della  banda  bianca  dell'emblema  araldico della Repubblica
italiana.
4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.