Art. 247 
Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze
                               armate 
 
1.  In  attesa  dell'emanazione  di  una  normativa  che   disciplini
l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo
generale, le Forze armate italiane sono autorizzate a  impiegare  APR
in dotazione in attivita' operative e addestrative per la difesa e la
sicurezza nazionale. 
2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati
e   con   le   limitazioni    stabilite    nell'apposito    documento
tecnico-operativo  adottato  dall'Aeronautica  militare,  sentita  la
Forza  armata  che  impiega  gli  APR,  e  dall'Ente  nazionale   per
l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al
volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. 
3. Le limitazioni di  cui  al  comma  2,  riguardanti  i  profili  di
missione,  le  procedure  operative,  le  aree  di   lavoro   e   gli
equipaggiamenti, sono  stabilite  nel  rispetto  dei  principi  della
sicurezza del volo. 
4. Nel corso di operazioni  sul  territorio  nazionale  o  all'estero
connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego  degli
APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.