Art. 25 
 Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa 
 
1. Il Capo di stato maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali
in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di
corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della
Marina militare e  di  generale  di  squadra  aerea  dell'Aeronautica
militare, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa. 
2. Il Capo di stato maggiore della difesa: 
a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui  e'  l'alto
consigliere tecnico-militare  e  al  quale  risponde  dell'esecuzione
delle direttive ricevute; 
b) e' gerarchicamente sovraordinato: 
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 
2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai
compiti militari devoluti alla stessa Arma; 
3)  al  Segretario  generale  della  difesa   per   le   attribuzioni
tecnico-operative a quest'ultimo affidate; 
c) svolge i compiti previsti dal  codice,  dal  regolamento  e  dalla
legge. 
3. Il Capo di stato  maggiore  della  difesa,  in  caso  di  assenza,
impedimento, o vacanza della carica e' sostituito dal piu' anziano in
carica tra i Capi di stato maggiore  di  Forza  armata,  senza  tener
conto,  ai  fini  dell'attribuzione  della  suddetta  anzianita',  di
eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.