Art. 252
           Individuazione delle zone monumentali di guerra

1.  Istituite  ai  sensi dell'abrogato regio decreto-legge 29 ottobre
1922,  n.  1386,  a  consacrazione nei secoli della gratitudine della
Patria  verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche
lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte
fra  quelle  piu' legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate
monumentali  e  costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero
della difesa:
a) Monte Pasubio;
b) Monte Grappa;
c) Monte Sabotino;
d) Monte San Michele.
2.  Sono  altresi'  zone  monumentali  di  guerra e demanio culturale
gestito dal Ministero della difesa:
a) la zona di Castel Dante in Rovereto;
b) la zona di Monte Cengio;
c) la zona di Monte Ortigara;
d)  la  zona  Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca
Pietore (Belluno).
 
          Nota all'art. 252:
             -  Il  regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386 (che
          dichiara monumenti alcune fra le piu' cospicue per fasti di
          gloria  del teatro di guerra 1915-918), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1922. n. 258.