Art. 254 
                      Vigilanza e conservazione 
 
  1. Le zone monumentali di cui  alla  presente  sezione  sono  poste
sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa -  Commissariato
generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla  loro
delimitazione, custodia  e  conservazione,  alla  intangibilita'  dei
monumenti  e  delle  opere  di  guerra  in  esse  esistenti  e   alla
manutenzione delle strade d'accesso. 
  2. Il Ministero  della  difesa  -  Commissariato  generale  per  le
onoranze ai Caduti in guerra provvede a far  erigere  e  a  mantenere
stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli
per  azioni  svoltesi  -  sulle  quali  non  e'  stato  collocato  un
particolare ricordo.