Art. 255 
Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale 
 
1. La Repubblica  riconosce  il  valore  storico  e  culturale  delle
vestigia della prima guerra mondiale. 
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
promuovono la ricognizione, la  catalogazione,  la  manutenzione,  il
restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia  relative  a
entrambe le parti del conflitto e in particolare di: 
a) forti, fortificazioni  permanenti  e  altri  edifici  e  manufatti
militari; 
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade  e
sentieri militari; 
c)  cippi,  monumenti,  stemmi,  graffiti,   lapidi,   iscrizioni   e
tabernacoli; 
d) reperti mobili e cimeli; 
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; 
f) ogni altro residuato avente diretta relazione  con  le  operazioni
belliche. 
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lo Stato e le regioni  possono
avvalersi  di  associazioni  di  volontariato,  combattentistiche   o
d'arma. 
4. La Repubblica promuove, particolarmente  nella  ricorrenza  del  4
novembre, la riflessione storica sulla prima guerra  mondiale  e  sul
suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale. 
5. Gli interventi di alterazione delle  caratteristiche  materiali  e
storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. 
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applicano gli articoli
50 e 169, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante  il
codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 
          Nota agli articoli 255 e 256:
             -  Il  testo  degli  articoli  28,  comma 2,50 e 169 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
          L.  6  luglio  2002,  n.  137),  pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
          45, e' il seguente:
             «Art.   28   (Misure   cautelari  e  preventive).  -  1.
          (omissis).
             2.  Al  soprintendente  spetta  altresi'  la facolta' di
          ordinare   l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi
          relativi  alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando
          per  esse  non  siano ancora intervenute la verifica di cui
          all'articolo  12,  comma  2,  o  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 13.».
             «Art.  50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
          senza  l'autorizzazione  del  soprintendente,  disporre  ed
          eseguire   il  distacco  di  affreschi,  stemmi,  graffiti,
          lapidi,   iscrizioni,   tabernacoli   ed   altri   elementi
          decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
             2.    E'    vietato,    senza    l'autorizzazione    del
          soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
          graffiti,   lapidi,   iscrizioni,  tabernacoli  nonche'  la
          rimozione  di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
          Prima   guerra   mondiale   ai  sensi  della  normativa  in
          materia.».
             «Art. 169 (Opere illecite). - 1. E' punito con l'arresto
          da  sei  mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
          38.734,50:
              a  )  chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
          modifica,  restaura ovvero esegue opere di qualunque genere
          sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
              b    )    chiunque,    senza    l'autorizzazione    del
          soprintendente,  procede  al distacco di affreschi, stemmi,
          graffiti,  iscrizioni,  tabernacoli  ed  altri ornamenti di
          edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi
          sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
              c  )  chiunque  esegue,  in  casi  di assoluta urgenza,
          lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli
          ai  beni  indicati  nell'articolo 10, senza darne immediata
          comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel
          piu'  breve  tempo,  i  progetti  dei lavori definitivi per
          l'autorizzazione.
             2.  La  stessa  pena  prevista dal comma 1 si applica in
          caso  di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori
          impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.».