Art. 257 
                         Compiti dello Stato 
 
1. Lo Stato, in relazione agli interventi di  cui  all'articolo  256,
comma 1: 
a) promuove, coordina e, ove necessario,  realizza  direttamente  gli
interventi; 
b) promuove la collaborazione con  gli  Stati  le  cui  Forze  armate
operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori; 
c) puo' promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori
del territorio nazionale.