Art. 257 Compiti dello Stato 1. Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo 256, comma 1: a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi; b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori; c) puo' promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.