Art. 258 
    Competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali 
 
1. In attuazione dell'articolo 257, il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali,  nei  limiti  delle  risorse  destinate  a  tali
finalita': 
a) promuove  la  ricognizione  e  la  catalogazione,  gli  studi,  le
ricerche e la redazione di cartografia  tematica  relativamente  alle
cose di cui all'articolo 255; 
b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 256, comma 1; 
c)  individua  le  priorita',  tenuto  conto  delle  iniziative  gia'
adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1; 
d) realizza direttamente gli interventi individuati come  prioritari,
preferibilmente ove manchino o  risultino  inadeguate  le  iniziative
degli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1; 
e)  puo'  finanziare  le  iniziative  degli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo 256, comma 1, tenuto conto delle  priorita'  individuate
ai sensi della lettera c) del presente comma e con  le  modalita'  di
cui all'articolo 262; 
f) cura  un  programma  di  tutela  e  valorizzazione  degli  archivi
pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al
fine  di  assicurarne  la  piu'  ampia  fruizione,  anche  attraverso
prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il  recupero  e
la conservazione, anche in copia, della documentazione storica; 
g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli
finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari. 
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali  opera  il
Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della
Prima guerra mondiale. 
3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni  e  le
attivita' culturali, che ne  disciplina  altresi'  il  funzionamento,
escludendo la corresponsione di compensi ai componenti  del  Comitato
stesso. 
4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri  per  i
beni e le attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per
quanto attiene all'attuazione della presente sezione. In particolare,
esprime parere obbligatorio  sugli  obiettivi  annuali  definiti  dai
citati Ministeri con riferimento  all'attuazione  delle  disposizioni
contenute nella presente sezione. 
5. Il Comitato definisce: 
a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b); 
b) le priorita' di cui al comma 1, lettera c); 
c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma  1,
lettera e); 
d) il programma di cui al comma 1, lettera f). 
6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.