Art. 259 Competenze del Ministero della difesa 1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita': a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle truppe alpine; b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 258, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano ha carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.