Art. 261 
                      Competenze delle regioni 
 
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di  loro  competenza
ai sensi dell'articolo  117  della  Costituzione  e  in  quelle  loro
delegate dalla legislazione vigente: 
a) promuovono e coordinano gli interventi di  cui  all'articolo  256,
comma 1, svolti da  privati  ed  enti  locali,  tenendo  conto  delle
priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici
definiti ai sensi dell'articolo  258,  favorendo  in  particolare  la
creazione  e  la  gestione  di  percorsi   storico-didattici   e   lo
svolgimento di attivita' formative e didattiche; 
b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di  cui  alla
lettera a); 
c) disciplinano con  legge  l'attivita'  della  raccolta  di  reperti
mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264. 
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano perseguono le finalita' della presente sezione nell'ambito
delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi  Statuti  e
delle relative norme di attuazione. A tal fine i  finanziamenti  alle
stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 261: 
             - Si riporta stralcio dell'art. 117 della  Costituzione,
          in materia di competenze delle regioni: 
             «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
             ... omissis ... 
             ...  omissis   ...   Nelle   materie   di   legislazione
          concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'  legislativa,
          salvo che per la determinazione dei principi  fondamentali,
          riservata alla legislazione dello Stato. 
             Spetta  alle  Regioni   la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
             Le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
             La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato   nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la piena parita' degli uomini  e  delle  donne  nella  vita
          sociale, culturale ed economica e promuovono la parita'  di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 
             La legge regionale ratifica le intese della Regione  con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
             Nelle  materie  di  sua  competenza  la   Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
             - Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989,  n.
          386 (Norme di coordinamento  della  finanza  della  Regione
          Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di  Trento  e
          Bolzano  con  la  riforma  tributaria),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del  4  dicembre  989,  n.  283,  e'  il
          seguente: 
             «Art.  5.  -  Le  Province  autonome  partecipano   alla
          ripartizione di  fondi  speciali  istituiti  per  garantire
          livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto  il
          territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita'  per
          gli stessi previsti.».