Art. 261 Competenze delle regioni 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente: a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 258, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attivita' formative e didattiche; b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a); c) disciplinano con legge l'attivita' della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalita' della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 261: - Si riporta stralcio dell'art. 117 della Costituzione, in materia di competenze delle regioni: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. ... omissis ... ... omissis ... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme di coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 989, n. 283, e' il seguente: «Art. 5. - Le Province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti.».