Art. 262 
               Finanziamento statale degli interventi 
 
1. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a), b) e  c),
possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui
allo stesso comma. 
2. I soggetti interessati presentano alla  Soprintendenza  competente
per territorio: 
a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario,  con  l'atto
di assenso del titolare del bene; 
b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione
e restauro dei manufatti e  delle  opere  oggetto  dell'intervento  e
sulla conformita' ai criteri tecnico-scientifici di cui  all'articolo
258, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori; 
c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori. 
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle
risorse destinate  a  tale  finalita',  dispone  la  concessione  del
contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda,  sentiti  il
Ministero della difesa e l'amministrazione  demaniale  competente.  A
tal fine tiene conto delle priorita' di cui all'articolo 258, nonche'
del complesso  delle  richieste  presentate  e  dei  contributi  gia'
erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.