Art. 264 
                              Sanzioni 
 
1.  Chiunque  esegua  interventi  di  modifica,  di  restauro  o   di
manutenzione sulle cose di cui all'articolo 255, comma 2, lettere a),
b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto  dall'articolo  256,
comma 3, e' punito, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  con  la
sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00. 
2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva  la  perdita  o  il
danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso  di  esecuzione
di interventi di alterazione delle loro caratteristiche  materiali  o
storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la
pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00  a
euro 25.823,00. 
3. Chiunque non ottemperi alle  prescrizioni  previste  dall'articolo
263 e' punito con la sanzione amministrativa da euro  258,00  a  euro
516,00.