Art. 264 Sanzioni 1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 255, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00. 2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00. 3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 263 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.