Art. 265
                      Nozione e qualificazione

1.  I  sepolcreti  di  guerra  sono comprensivi di cimiteri, ossari e
sacrari di guerra.
2.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto dalla sezione IV del
presente  capo  o  da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra,
definitivamente  sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con
le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.