Art. 266 Organi e uffici 1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel presente capo denominato <<Commissario>>, esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa. 2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni. 3. Le indennita' dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina. 4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.