Art. 266 
                           Organi e uffici 
 
  1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel
presente  capo  denominato  <<Commissario>>,  esercita   le   proprie
funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa. 
  2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e  la
vigilanza su  di  esso,  l'organizzazione  del  Commissariato,  e  la
decisione  in  caso  di  dissenso  tra  il  Commissario  e  le  altre
amministrazioni con  le  quali  questi  debba  prendere  accordi  per
l'espletamento delle sue funzioni. 
  3. Le indennita'  dovute  al  Commissario  sono  stabilite  con  il
decreto di nomina. 
  4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per  la
cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.