Art. 267 
                             Competenze 
 
1. Il Commissario e' competente in ordine a: 
a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei  cimiteri  di  guerra
esistenti nel territorio dello  Stato  italiano,  nonche'  di  quelli
esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani; 
b) gli accordi anche direttamente con i  rappresentanti  dei  governi
interessati per la sistemazione di caduti  ex  nemici  e  alleati  in
Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformita' alle
disposizioni dei Trattati di pace; 
c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e  con  gli
enti locali e, tramite il  Ministero  degli  affari  esteri,  con  le
rappresentanze dello Stato all'estero; 
d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta  di
documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e  sulle
vicende belliche, l'organizzazione  delle  visite  e  dell'assistenza
religiosa ai sepolcreti di guerra. 
2. Il Commissario e' competente per il censimento,  la  raccolta,  la
sistemazione provvisoria e successiva sistemazione  definitiva  delle
salme: 
a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal
24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920; 
b) dei militari e  militarizzati  italiani  deceduti  in  conseguenza
della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal
10 giugno 1940 al 15 aprile 1946,  purche'  per  i  militarizzati  e'
accertato, in sede  di  liquidazione  della  pensione  di  guerra  ai
familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra; 
c) dei militari  e  civili  deceduti  in  stato  di  prigionia  o  di
internamento successivamente al 10 giugno 1940; 
d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della  lotta
di liberazione dopo l'8 settembre 1943; 
e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o
per atti di rappresaglia; 
f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel  periodo
10 giugno 1940 -15 aprile 1946; 
g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti  in
conseguenza  di  eventi  di  guerra   nelle   ex   colonie   italiane
dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna; 
h)  dei  militari,  dei  militarizzati  e   volontari   deceduti   in
conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche  gli  Stati
preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; 
i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le  missioni  di
pace. 
3. Il Commissario provvede inoltre a: 
a) la sistemazione delle salme degli italiani  appartenenti  a  Forze
armate  operanti  al  servizio  della  sedicente  repubblica  sociale
italiana, deceduti in conseguenza della guerra; 
b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari  appartenenti
alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia  durante  la
guerra  1940-1945,  ove  non  vi  hanno  provveduto  direttamente   i
rispettivi  Stati  e  salva  la  competenza,  per   quanto   riguarda
l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei
militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in  territorio
italiano durante la seconda  guerra  mondiale,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
c) alla sistemazione delle salme dei militari degli  eserciti  nemici
caduti in Italia, nei limiti dell'articolo  4  della  Convenzione  di
Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata  dal  regio  decreto-legge  23
ottobre 1930, n. 1615 e di quanto altro  stabilito  nei  trattati  di
pace. 
4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma  3,  lettera
b) si fara' luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto,
o non vi provvedano coi sussidi che il  Commissario  puo'  mettere  a
loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
finanze. 
5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra
dello Stato italiano sono compilati, di regola, a  cura  dell'ufficio
centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 267: 
             -  Il  regio  decreto-legge  23  ottobre  1930,  n.  161
          (Approvazione dei seguenti atti internazionali stipulati  a
          Ginevra il 27 luglio 1929, fra l'Italia e altri  Stati:  a)
          convenzione per il miglioramento della sorte dei  feriti  e
          dei malati  negli  eserciti  di  campagna;  b)  convenzione
          relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; c)  atto
          finale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7  gennaio
          1931, n. 4, e' stato modificato e integrato dalla legge  27
          ottobre 1951 n. 1739 (Ratifica ed esecuzione delle seguenti
          Convenzioni internazionali firmate a Ginevra  l'8  dicembre
          1949:  a)   Convenzione   relativa   al   trattamento   dei
          prigionieri di guerra; b) Convenzione per il  miglioramento
          della sorte dei feriti e dei malati delle Forze  armate  in
          campagna; c) Convenzione per il miglioramento  della  sorte
          dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle  Forze  armate
          sul mare; d) Convenzione  relativa  alla  protezione  delle
          persone  civili  in  tempo  di  guerra),   pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1°  marzo
          1952, n. 53. 
             - In particolare il testo degli  articoli  4,  16  e  17
          della Convenzione per  il  miglioramento  della  sorte  dei
          feriti e dei malati delle Forze armate in  campagna  e'  il
          seguente: 
             «Art.  4.  -  Le  Potenze  neutrali  applicheranno   per
          analogia le  disposizioni  della  presente  Convenzione  ai
          feriti  e  malati,  come  pure  al  personale  sanitario  e
          religioso,  appartenente  alle  forze  armate  delle  Parti
          belligeranti, che saranno  accolti  o  internati  nel  loro
          territorio, nonche' ai morti raccolti.». 
             «Art. 16. - Le Parti belligeranti  dovranno  registrare,
          nel piu' breve tempo possibile, tutte le  indicazioni  atte
          ad identificare i feriti, i malati e i  morti  della  parte
          avversaria  caduti  in  loro  potere.  Queste  informazioni
          dovranno, se possibile, comprendere: 
              a. l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono; 
              b. l'incorporazione o il numero di matricola; 
              c. il cognome; 
              d. il o i nomi; 
              e. la data di nascita; 
              f. ogni altra indicazione che figuri  sulla  tessera  o
          sulla targhetta d'identita'; 
              g. la data e il luogo della cattura o della morte; 
              h. indicazioni relative alle ferite,  alla  malattia  o
          alla causa della morte. 
             Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate,  nel
          piu' breve tempo  possibile,  all'ufficio  di  informazioni
          contemplato dall'articolo 122 della Convenzione di  Ginevra
          del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei  prigionieri
          di guerra, che le trasmettera'  alla  Potenza  dalla  quale
          dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della
          Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri
          di  guerra.  Le  Parti  belligeranti  allestiranno   e   si
          comunicheranno,  per  la  via   indicata   nel   precedente
          capoverso, gli atti di  morte  o  gli  elenchi  dei  morti,
          debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno
          parimente, per il tramite dello stesso  ufficio,  la  meta'
          della doppia targhetta d'identita', i  testamenti  o  altri
          documenti che rivestano  importanza  per  la  famiglia  dei
          morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti
          di valore intrinseco  o  sentimentale  trovati  sui  morti.
          Questi oggetti, come pure  gli  oggetti  non  identificati,
          saranno inviati  in  pacchi  sigillati,  corredati  di  una
          dichiarazione che fornisca tutti  i  particolari  necessari
          per l'identificazione del possessore morto, nonche'  di  un
          inventario completo del pacco.». 
             «Art. 17. - Le Parti  belligeranti  vigileranno  perche'
          l'inumazione  o   la   cremazione   dei   morti,   compiuta
          individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo
          permetteranno, sia preceduta  da  un  diligente  esame  dei
          corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare  la
          morte, stabilire l'identita' e poter darne conto. La  meta'
          della doppia targhetta d'identita' o la  targhetta  stessa,
          se si  tratta  di  una  targhetta  semplice,  restera'  sul
          cadavere. I corpi  potranno  essere  cremati  soltanto  per
          impellenti ragioni di igiene o  per  motivi  inerenti  alla
          religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sara' fatta
          menzione particolareggiata,  con  indicazione  dei  motivi,
          nell'atto di morte o nell'elenco autenticato dei morti. 
             Le Parti  belligeranti  vigileranno  inoltre  perche'  i
          morti siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo  i
          riti della religione alla quale appartenevano,  perche'  le
          loro  tombe  siano  rispettate,  raggruppate  possibilmente
          secondo la nazionalita' dei morti, tenute  convenientemente
          e segnate in modo che possano sempre  essere  ritrovate.  A
          questo scopo e al principio delle ostilita', organizzeranno
          ufficialmente un  servizio  delle  tombe  tale  da  rendere
          possibili   eventuali   esumazioni    e    da    assicurare
          l'identificazione   dei   cadaveri,   qualunque   sia    il
          collocamento delle tombe, e il loro eventuale  ritorno  nel
          loro paese  d'origine.  Queste  disposizioni  si  applicano
          anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle
          tombe fino a che il paese  d'origine  comunichi  le  ultime
          disposizioni che esso desidera prendere in  proposito.  Non
          appena le circostanze lo permetteranno e al piu' tardi alla
          fine delle ostilita', questi servizi scambieranno,  per  il
          tramite dell'ufficio d'informazioni  indicato  nel  secondo
          capoverso  dell'articolo  16,  gli  elenchi  indicanti   il
          collocamento esatto e la designazione delle tombe,  nonche'
          le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti. 
             L'autorita' militare potra' ricorrere allo zelo  pietoso
          degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto
          la sua vigilanza, feriti o malati, accordando alle  persone
          che  abbiano  riposto  all'appello  la  protezione   e   le
          facilitazioni  necessarie.  Qualora  la  Parte   avversaria
          prendesse o riprendesse il controllo  della  regione,  essa
          accordera' a queste  persone  la  stessa  protezione  e  le
          stesse facilitazioni. L'autorita' militare deve autorizzare
          gli abitanti e le societa' di soccorso, anche nelle regioni
          invase   od   occupate,   a   raccogliere   ed   a   curare
          spontaneamente  i  feriti   o   i   malati,   a   qualunque
          nazionalita'  appartengano.  La  popolazione  civile   deve
          rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve
          compiere contro di essi atto di  violenza  alcuno.  Nessuno
          dovra' mai essere molestato o condannato per  il  fatto  di
          aver prestato cure a feriti o a malati. Le disposizioni del
          presente articolo non esonerano la Potenza occupante  dagli
          obblighi che le incombono, nel campo  sanitario  e  morale,
          nei confronti dei feriti e dei malati.».