Art. 267 Competenze 1. Il Commissario e' competente in ordine a: a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani; b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformita' alle disposizioni dei Trattati di pace; c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero; d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra. 2. Il Commissario e' competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme: a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920; b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purche' per i militarizzati e' accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra; c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940; d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943; e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia; f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940 -15 aprile 1946; g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna; h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace. 3. Il Commissario provvede inoltre a: a) la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra; b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace. 4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si fara' luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario puo' mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 267: - Il regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 161 (Approvazione dei seguenti atti internazionali stipulati a Ginevra il 27 luglio 1929, fra l'Italia e altri Stati: a) convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti di campagna; b) convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; c) atto finale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1931, n. 4, e' stato modificato e integrato dalla legge 27 ottobre 1951 n. 1739 (Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1952, n. 53. - In particolare il testo degli articoli 4, 16 e 17 della Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna e' il seguente: «Art. 4. - Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure al personale sanitario e religioso, appartenente alle forze armate delle Parti belligeranti, che saranno accolti o internati nel loro territorio, nonche' ai morti raccolti.». «Art. 16. - Le Parti belligeranti dovranno registrare, nel piu' breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere: a. l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono; b. l'incorporazione o il numero di matricola; c. il cognome; d. il o i nomi; e. la data di nascita; f. ogni altra indicazione che figuri sulla tessera o sulla targhetta d'identita'; g. la data e il luogo della cattura o della morte; h. indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte. Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel piu' breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'articolo 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmettera' alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti belligeranti allestiranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio, la meta' della doppia targhetta d'identita', i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o sentimentale trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonche' di un inventario completo del pacco.». «Art. 17. - Le Parti belligeranti vigileranno perche' l'inumazione o la cremazione dei morti, compiuta individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identita' e poter darne conto. La meta' della doppia targhetta d'identita' o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, restera' sul cadavere. I corpi potranno essere cremati soltanto per impellenti ragioni di igiene o per motivi inerenti alla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sara' fatta menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte o nell'elenco autenticato dei morti. Le Parti belligeranti vigileranno inoltre perche' i morti siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, perche' le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalita' dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilita', organizzeranno ufficialmente un servizio delle tombe tale da rendere possibili eventuali esumazioni e da assicurare l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d'origine. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito. Non appena le circostanze lo permetteranno e al piu' tardi alla fine delle ostilita', questi servizi scambieranno, per il tramite dell'ufficio d'informazioni indicato nel secondo capoverso dell'articolo 16, gli elenchi indicanti il collocamento esatto e la designazione delle tombe, nonche' le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti. L'autorita' militare potra' ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto la sua vigilanza, feriti o malati, accordando alle persone che abbiano riposto all'appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora la Parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa accordera' a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni. L'autorita' militare deve autorizzare gli abitanti e le societa' di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalita' appartengano. La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno. Nessuno dovra' mai essere molestato o condannato per il fatto di aver prestato cure a feriti o a malati. Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale, nei confronti dei feriti e dei malati.».