Art. 268 Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero 1. Il Commissario puo' provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione. 2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani e' di regola affidata dal Commissario, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, e' data facolta' al Commissario di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilita' dello Stato e delle spese pubbliche. 4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo e' applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.