Art. 268 
     Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero 
 
1. Il Commissario puo' provvedere agli  affidamenti  in  economia  di
lavori,  servizi  e  forniture  relativi  alla   sistemazione   delle
sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione. 
2. La sistemazione nei territori esteri delle salme  dei  militari  e
civili italiani e' di regola affidata  dal  Commissario,  tramite  le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni  o
persone esistenti in detti territori.  Solo  eccezionalmente  possono
essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa  con
il Ministero dell'economia e delle finanze. 
3. Per quanto riguarda le  spese  relative  alla  sistemazione  delle
salme di italiani caduti o deceduti all'estero in  conseguenza  della
guerra, e' data facolta' al Commissario di adottare provvedimenti  in
deroga  alle  norme  di  contabilita'  dello  Stato  e  delle   spese
pubbliche. 
4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente  articolo
e' applicato il trattamento  tributario  stabilito  per  gli  atti  e
contratti dello Stato.