Art. 269 Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni 1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 267 nei cimiteri comunali puo' essere affidato, dal Commissario ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno. 2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.