Art. 269 
  Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni 
 
1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme  di  cui  al
comma 2 e al comma 3 dell'articolo 267  nei  cimiteri  comunali  puo'
essere  affidato,  dal  Commissario  ovvero   dal   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive  competenze,
ai singoli  Comuni,  con  l'osservanza  delle  direttive  generali  e
particolari impartite  di  intesa,  ove  occorra,  con  il  Ministero
dell'interno. 
2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.