Art. 27
            Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

1.  Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue
attribuzioni:
a)  dispone  di  uno Stato maggiore il cui ordinamento e' fissato nel
regolamento;
b)  si  avvale  del  Comando  operativo  di vertice interforze di cui
all'articolo 29;
2.   Sono   unificate  presso  lo  Stato  maggiore  della  difesa  le
attribuzioni  e  le attivita' generali concernenti la pianificazione,
la  predisposizione  e  l'impiego  delle  Forze  armate,  nonche'  le
attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata
suscettibili di accorpamento interforze.
3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli
altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.