Art. 270
             Localizzazione delle aree ed espropriazione

1. Nella scelta delle localita' per la sistemazione dei sepolcreti di
guerra,  va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e
le  attivita' culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice
dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  hanno interesse artistico o
archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.
2.  All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di  espropriazione  per  pubblica utilita'. Se necessario, il decreto
ministeriale  che  dichiara  la  pubblica  utilita' dichiara altresi'
l'indifferibilita'  e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato
testo unico.
 
          Nota all'art. 270:
             -  Il  testo  degli articoli 22-bis e 51 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, e' il seguente:
             «Art.    22-bis   (Occupazione   d'urgenza   preordinata
          all'espropriazione).   -  1.  Qualora  l'avvio  dei  lavori
          rivesta  carattere  di  particolare  urgenza,  tale  da non
          consentire,  in  relazione  alla  particolare  natura delle
          opere,  l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1
          e   2   dell'articolo   20,   puo'  essere  emanato,  senza
          particolari  indagini  e  formalita',  decreto motivato che
          determina    in    via    provvisoria    l'indennita'    di
          espropriazione,   e   che   dispone   anche   l'occupazione
          anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene
          l'elenco   dei   beni   da   espropriare   e  dei  relativi
          proprietari,   indica   i  beni  da  occupare  e  determina
          l'indennita'  da  offrire in via provvisoria. Il decreto e'
          notificato  con  le  modalita' di cui al comma 4 e seguenti
          dell'articolo  20 con l'avvertenza che il proprietario, nei
          trenta giorni successivi alla immissione in possesso, puo',
          nel  caso  non  condivida  l'indennita' offerta, presentare
          osservazioni scritte e depositare documenti.
             2.  Il  decreto  di cui al comma 1, puo' altresi' essere
          emanato  ed  eseguito  in  base alla determinazione urgente
          della   indennita'   di  espropriazione  senza  particolari
          indagini o formalita', nei seguenti casi:
              a)  per  gli  interventi  di cui alla legge 21 dicembre
          2001, n. 443;
              b)  allorche' il numero dei destinatari della procedura
          espropriativa sia superiore a 50.
             3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione
          dell'indennita'  e'  riconosciuto l'acconto dell'80% con le
          modalita' di cui al comma 6, dell'articolo 20.
             4.  L'esecuzione  del decreto di cui al comma 1, ai fini
          dell'immissione  in possesso, e' effettuata con le medesime
          modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il
          termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
          decreto medesimo.
             5.   Per   il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
          immissione   in   possesso  e  la  data  di  corresponsione
          dell'indennita'  di  espropriazione  o  del  corrispettivo,
          stabilito  per  l'atto  di  cessione  volontaria  e' dovuta
          l'indennita'   di   occupazione,   da  computare  ai  sensi
          dell'articolo 50, comma 1.
             6.  Il  decreto  che  dispone l'occupazione ai sensi del
          comma  1  perde  efficacia  qualora  non  venga  emanato il
          decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13.».
             «Art.  51 (L'espropriazione per opere militari). - 1. Il
          Ministero  della difesa dichiara la pubblica utilita' delle
          opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da
          espropriare.
             2.  L'elenco  dei  proprietari dei beni da espropriare e
          delle  indennita'  da corrispondere e' trasmesso al Sindaco
          nel cui territorio essi si trovano.
             3.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          previste dal titolo II.
             4.  Nulla  e'  innovato  in ordine alla disciplina sulle
          servitu' militari.».