Art. 270 Localizzazione delle aree ed espropriazione 1. Nella scelta delle localita' per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica. 2. All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilita' dichiara altresi' l'indifferibilita' e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato testo unico.
Nota all'art. 270: - Il testo degli articoli 22-bis e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, e' il seguente: «Art. 22-bis (Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione). - 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, puo' essere emanato, senza particolari indagini e formalita', decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennita' di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennita' da offrire in via provvisoria. Il decreto e' notificato con le modalita' di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, puo', nel caso non condivida l'indennita' offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. 2. Il decreto di cui al comma 1, puo' altresi' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei seguenti casi: a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorche' il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. 3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennita' e' riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalita' di cui al comma 6, dell'articolo 20. 4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. 5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennita' di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria e' dovuta l'indennita' di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. 6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13.». «Art. 51 (L'espropriazione per opere militari). - 1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. 2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennita' da corrispondere e' trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. 4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu' militari.».