Art. 273 
                 Soppressione di cimiteri di guerra 
 
1. E' in facolta' del Commissario abolire i cimiteri  di  guerra  che
per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano
la possibilita' di uno stabile assetto. 
2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti  in
cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in  localita'
opportunamente prescelte.