Art. 274
                       Altre norme applicabili

1.  Per  quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate
le  disposizioni  relative  ai  cimiteri comuni stabilite dalla legge
sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.
2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  338,  comma 1, del regio
decreto  27  luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi
sanitarie,  relative  a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri
dai  centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai
cimiteri  militari  di  guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal
seppellimento dell'ultima salma.
 
          Nota all'art. 274:
             - Il testo dell'art. 338, primo comma, del regio decreto
          27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle
          leggi sanitarie), pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  9  agosto  1934,  n.  186,  e' il
          seguente:
             «I  cimiteri  devono  essere  collocati alla distanza di
          almeno  200  metri dal centro abitato. E' vietato costruire
          intorno  ai  cimiteri  nuovi edifici entro il raggio di 200
          metri   dal   perimetro  dell'impianto  cimiteriale,  quale
          risultante  dagli  strumenti urbanistici vigenti nel comune
          o,  in  difetto di essi, comunque quale esistente in fatto,
          salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.».