Art. 276 
Acquisto e manutenzione di  aree  cimiteriali  per  l'inumazione  dei
militari degli  eserciti  alleati  in  relazione  alla  prima  guerra
                              mondiale 
 
1. Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto,  l'occupazione,
delimitazione e manutenzione in  perpetuo  dei  terreni  destinati  a
cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati,  morti
per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale. 
2. La manutenzione di tali cimiteri puo' essere affidata  ai  comuni,
nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente
costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno
convenute fra il comune o l'ente e il Commissario di cui alla sezione
III. 
3. L'impianto di  ciascun  cimitero,  in  localita'  prescelta  dalle
autorita'  militari  interessate,  e'  approvato  con   decreto   del
prefetto, sentita la giunta  comunale,  su  parere  favorevole  della
competente  azienda  sanitaria   locale,   senza   alcuna   ulteriore
formalita'. 
4. Per quanto non diversamente disposto  nel  presente  articolo,  si
applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.