Art. 277
Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra

1.  Sono  fatte  salve  le  leggi  di autorizzazione alla ratifica di
accordi  internazionali,  comunque denominati, in materia di cimiteri
di  guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e,
segnatamente, a titolo esemplificativo:
a)  il  decreto  legislativo  22  febbraio  1948,  n. 88 e la legge 6
ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi;
b)  la  legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra
di militari di Paesi del Commonwealth;
c)  la  legge  12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra
della  Repubblica  Federale  di  Germania  in Italia e ai cimiteri di
guerra italiani in Germania;
d)  la  legge  30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra
della  ex  Jugoslavia  in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel
territorio della ex Jugoslavia;
e)  la  legge  28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra
francesi in Italia e italiani in Francia.
 
          Note all'art. 277:
             -  Il  decreto  legislativo  22  febbraio  1948,  n.  88
          (Approvazione  dello scambio di note verbali fra l'Italia e
          gli  Stati  Uniti  d'America,  effettuato  a  Roma il 24-26
          settembre  1946, relativo alla sistemazione dei cimiteri di
          guerra  americani  in Italia), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 3 marzo 1948, n. 53.
             -  La  legge  6  ottobre  1951, n. 1577 (Approvazione ed
          esecuzione  degli  scambi  di Note fra l'Italia e gli Stati
          Uniti  d'America relativi alle modifiche apportate all'art.
          3  dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1952, n.
          17.
             -  La  legge  2  febbraio  1955, n. 262 (Approvazione ed
          esecuzione   dell'Accordo  tra  l'Italia  ed  i  Paesi  del
          Commonwealth   britannico   per  i  cimiteri  di  guerra  e
          Protocollo  e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27
          agosto  1953) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
          aprile 1955, n. 91.
             -   La  legge  12  agosto  1957,  n.  801  (Ratifica  ed
          esecuzione  dell'Accordo  tra  la  Repubblica Italiana e la
          Repubblica  Federale  di Germania sulle tombe di guerra con
          annessi  scambi  di  Note,  concluso in Bonn il 22 dicembre
          1955)   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11
          settembre 1957, n. 226.
             -   La  legge  30  luglio  1973,  n.  485  (Ratifica  ed
          esecuzione   dello  scambio  di  note  tra  l'Italia  e  la
          Jugoslavia,  effettuato  a Roma il 30 luglio 1971, relativo
          alla  esenzione  da  ogni imposizione fiscale dei materiali
          destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei
          cimiteri,  ossari,  cripte  e  sacrari  dei  Caduti dei due
          Paesi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto
          1973, n. 214.
             -  La  legge  28  aprile  1976,  n. 400 (Approvazione ed
          esecuzione   della   convenzione   tra   il  Governo  della
          Repubblica  italiana e il Governo della Repubblica francese
          relativa  alle  sepolture  di guerra, firmata a Parigi il 2
          dicembre 1970) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1976, n. 154.