Art. 280 
                            Alloggi ASGC 
 
  1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo
279 puo' essere concesso unicamente al personale  dipendente  cui  e'
affidata,  in  modo  continuativo,  la   custodia   dell'edificio   o
dell'impianto nel quale  insiste  l'alloggio,  nonche'  al  personale
militare e civile  cui  siano  affidate  in  modo  continuativo,  con
provvedimento  formale,  mansioni  di  consegnatario  di  deposito  o
magazzino isolato e che alloggia sul posto. 
  2. La concessione dell'alloggio e' disposta  dai  comandi  militari
territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi,
dai comandi militari  marittimi  e  dai  comandi  di  regione  aerea,
secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali  del
Ministero della difesa. 
  3. Della concessione e' data notizia al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico  dal  quale
l'utente trae titolo. 
  5.  Sono  a  carico  dell'amministrazione  militare  le  spese  per
l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico,  il  riscaldamento  e
per eventuali altri servizi necessari.