Art. 283 Alloggi AST 1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalita' stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella localita' in cui e' situato l'alloggio.