Art. 283
                             Alloggi AST

1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie
dei  militari  di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono
assegnati  in  base  a  criteri  di  rotazione  e  secondo  modalita'
stabilite  con il regolamento, al personale che presta servizio nella
localita' in cui e' situato l'alloggio.