Art. 285
                            Alloggi ASC.

1.   Gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  in  servizio
permanente  possono  usufruire  dei  locali  che,  nell'ambito  delle
infrastrutture  militari,  sono destinati ad alloggiamenti collettivi
di servizio.
2.  Non  sono  considerati  alloggi  collettivi  di  servizio  quelli
costituiti   in   baracche,  attendamenti  o  in  altre  sistemazioni
analoghe,  come pure le sistemazioni predisposte per il personale che
ha l'obbligo di alloggiare in caserma.