Art. 288
        Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio

1.  Oltre  al  canone  mensile,  sono  a  carico  del  concessionario
dell'alloggio  di  cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 279
le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile,
il  consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali
altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle
piccole riparazioni di cui sopra.
2.  Sono  ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza
millesimale  dell'alloggio,  le  spese di gestione e di funzionamento
degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e
della loro illuminazione.
 
          Nota all'art. 288:
             -  Il  testo  dell'art.  1609  del  codice civile, e' il
          seguente:
             «Art.     1609    (Piccole    riparazioni    a    carico
          dell'inquilino).  - Le riparazioni di piccola manutenzione,
          che  a  norma  dell'articolo  1576  devono  essere eseguite
          dall'inquilino  a  sue  spese,  sono  quelle  dipendenti da
          deterioramenti  prodotti  dall'uso, e non quelle dipendenti
          da vetusta' o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in
          mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.».