Art. 289
                          Retta giornaliera

1.  I  concessionari  degli alloggi di servizio di cui ai al comma 1,
lettere  d)  ed e), dell'articolo 279 sono tenuti al pagamento di una
retta  giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per
l'uso  della  mobilia,  secondo  le disposizioni da stabilirsi con il
regolamento.