Art. 294 Norme di attuazione 1. Il regolamento detta: a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; b) le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; e) la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. 2. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.