Art. 294 
                         Norme di attuazione 
 
1. Il regolamento detta: 
a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali  e
sottufficiali degli alloggi; 
b) le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo  del
canone e degli altri oneri; 
c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; 
d) la formazione delle graduatorie  con  particolare  riferimento  al
punteggio che e' determinato in base alla composizione e  al  reddito
del  nucleo  familiare,  nonche'  ai  benefici  gia'  goduti  o  alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; 
e) la composizione, d'intesa  con  gli  organi  della  rappresentanza
militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. 
2. L'organo  nazionale  della  rappresentanza  militare  e'  chiamato
preventivamente a  esprimere  il  parere  sulle  norme  regolamentari
emanate ai sensi del presente articolo.