Art. 295 
              Criteri di classificazione degli alloggi 
 
  1. Il Ministro della difesa di  concerto  con  quello  dell'interno
stabilisce,  con  il   regolamento,   sulla   base   delle   esigenze
rappresentate dal  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  i
criteri per  la  classificazione  degli  alloggi  di  servizio  nelle
seguenti categorie: 
    a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; 
    b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 
  2. La concessione dell'alloggio di servizio  di  cui  al  comma  1,
lettera  a)  e'  autorizzata  dal  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico. 
  I criteri per la determinazione dei  canoni  di  concessione  degli
alloggi di cui alla lettera b) del comma  1  sono  stabiliti  con  il
regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia
di definizione dell'equo canone; sulle relative norme e' acquisito il
concerto con il  Ministro  dell'interno.  Il  canone  e'  aggiornato,
annualmente,  in  misura  pari  al  75  per  cento  della  variazione
accertata dall'Istituto nazionale di  statistica  dell'ammontare  dei
prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli  operai  e   impiegati,
verificatasi nell'anno precedente, con  decreto  del  Ministro  della
difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e  con
il Ministro dell'interno. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.