Art. 296 
Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone 
 
1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno,  con
proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra
ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri  degli  alloggi  di
cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalita'  di  assegnazione
degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli  altri  oneri,  i
tempi di adeguamento dei canoni  per  gli  alloggi  preesistenti,  la
formazione  delle  graduatorie,  con   particolare   riferimento   al
punteggio, che e' determinato in base alla composizione e al  reddito
del  nucleo  familiare,  nonche'  ai  benefici  gia'  goduti  o  alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione,
d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni
per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a  carico  del
concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole
riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice  civile,  nonche'  le
spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio  ed
eventuali altri servizi necessari, ivi  comprese,  in  rapporto  alla
consistenza  millesimale  dell'alloggio,  le  spese  di  gestione   e
funzionamento degli ascensori, di pulizia delle  parti  in  comune  e
della loro illuminazione. Il Consiglio centrale di  rappresentanza  -
Arma dei carabinieri  e'  chiamato  preventivamente  a  esprimere  il
parere sulle  norme  regolamentari  emanate  ai  sensi  del  presente
articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il
quale il parere si intende acquisito. 
 
          Note all'articolo 296:
             - Per l'articolo 1609 del codice civile, si veda la nota
          all'articolo 288.