Art. 297 
Programma  pluriennale  per  gli  alloggi  di  servizio   costituenti
   infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale 
 
1. In relazione alle esigenze  derivanti  dalla  riforma  strutturale
connessa  al  nuovo  modello  delle  Forze  armate,  conseguito  alla
sospensione del servizio obbligatorio di  leva,  il  Ministero  della
difesa   predispone,   con    criteri    di    semplificazione,    di
razionalizzazione  e  di  contenimento  della  spesa,  un   programma
pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la  ristrutturazione  di
alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4. 
2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al  comma  1,  il
Ministero della difesa procede all'individuazione di tre categorie di
alloggi di servizio: 
a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo  in  cui
svolge particolari incarichi  di  servizio  richiedenti  la  costante
presenza del titolare nella sede di servizio; 
b) alloggi da assegnare per una durata determinata e  rinnovabile  in
ragione delle esigenze di mobilita' e abitative; 
c) alloggi da assegnare  con  possibilita'  di  opzione  di  acquisto
mediante riscatto. 
3. Ai fini della realizzazione del programma di cui al  comma  1,  il
Ministero della difesa puo' inoltre  procedere  alla  concessione  di
lavori pubblici di cui agli  articoli  153  e  seguenti  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  con  le  modalita'
previste dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilita'  di
cessione, a titolo di prezzo,  di  beni  immobili  in  uso  non  piu'
necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa  con  l'Agenzia
del demanio e ulteriori rispetto a quelli  da  individuare  ai  sensi
dell'articolo 307, comma 2, nonche' la destinazione  della  totalita'
dei canoni degli alloggi di servizio  realizzati  in  attuazione  del
programma  fino  al  termine  della  concessione,   con   conseguente
cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative  in
materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni  di  concessione
degli alloggi di servizio delle Forze armate. 
4.  Le  norme  di  attuazione  per  la  realizzazione  del  programma
infrastrutturale  di  cui  al  presente  articolo  sono  dettate  dal
regolamento. Sullo schema di  tali  norme  e'  sentito  il  Consiglio
centrale di rappresentanza e acquisito  il  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari. 
 
          Nota all'art. 297:
             -  Il  testo  dell'art.  153  del decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE   e   2004/18/CE),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 2 maggio 2006, n.
          100, e' il seguente:
             «Art.   153   (Finanza   di   progetto).  -  1.  Per  la
          realizzazione  di  lavori  pubblici o di lavori di pubblica
          utilita',   inseriti   nella   programmazione  triennale  e
          nell'elenco  annuale  di cui all'articolo 128, ovvero negli
          strumenti    di    programmazione   formalmente   approvati
          dall'amministrazione   aggiudicatrice   sulla   base  della
          normativa  vigente,  finanziabili  in  tutto o in parte con
          capitali   privati,   le   amministrazioni   aggiudicatrici
          possono,    in    alternativa    all'affidamento   mediante
          concessione   ai  sensi  dell'articolo  143,  affidare  una
          concessione   ponendo   a   base  di  gara  uno  studio  di
          fattibilita',    mediante   pubblicazione   di   un   bando
          finalizzato  alla  presentazione di offerte che contemplino
          l'utilizzo  di  risorse  totalmente o parzialmente a carico
          dei soggetti proponenti.
             2.  Il  bando  di gara e' pubblicato con le modalita' di
          cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
          l'importo  dei  lavori, ponendo a base di gara lo studio di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
             3.  Il  bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo
          144, specifica:
              a   )   che   l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la
          possibilita'  di  richiedere al promotore prescelto, di cui
          al   comma   10,  lettera  b),  di  apportare  al  progetto
          preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
          intervenute  in  fase di approvazione del progetto e che in
          tal  caso  la  concessione e' aggiudicata al promotore solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle   modifiche   progettuali   nonche'  del  conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
              b)  che,  in  caso di mancata accettazione da parte del
          promotore  di  apportare modifiche al progetto preliminare,
          l'amministrazione  ha facolta' di chiedere progressivamente
          ai  concorrenti  successivi  in  graduatoria l'accettazione
          delle   modifiche  da  apportare  al  progetto  preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso.
             4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte
          presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu'
          vantaggiosa di cui all'articolo 83.
             5.  Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
          delle  concessioni,  l'esame  delle proposte e' esteso agli
          aspetti  relativi  alla  qualita'  del progetto preliminare
          presentato,  al  valore economico e finanziario del piano e
          al contenuto della bozza di convenzione.
             6.  Il  bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine di
          importanza  loro  attribuita,  in  base ai quali si procede
          alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
             7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel
          bando,   indica,   in   particolare,   l'ubicazione   e  la
          descrizione  dell'intervento da realizzare, la destinazione
          urbanistica,  la  consistenza, le tipologie del servizio da
          gestire,  in  modo  da  consentire  che  le  proposte siano
          presentate secondo presupposti omogenei.
             8.  Alla  procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento per il
          concessionario   anche   associando  o  consorziando  altri
          soggetti,  fermi  restando  i requisiti di cui all'articolo
          38.
             9.  Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
          una  bozza  di  convenzione, un piano economico-finanziario
          asseverato  da  una  banca  nonche' la specificazione delle
          caratteristiche   del   servizio   e   della  gestione;  il
          regolamento  detta  indicazioni per chiarire e agevolare le
          attivita'  di asseverazione ai fini della valutazione degli
          elementi     economici     e     finanziari.    Il    piano
          economico-finanziario   comprende   l'importo  delle  spese
          sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
          anche   dei   diritti   sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
          all'articolo  2578 del codice civile. Tale importo non puo'
          superare  il  2,5  per  cento del valore dell'investimento,
          come  desumibile  dallo studio di fattibilita' posto a base
          di gara.
             10. L'amministrazione aggiudicatrice:
              a  )  prende in esame le offerte che sono pervenute nei
          termini indicati nel bando;
              b  )  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore il
          soggetto  che  ha presentato la migliore offerta; la nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta;
              c  )  pone  in  approvazione  il  progetto  preliminare
          presentato   dal   promotore,  con  le  modalita'  indicate
          all'articolo  97.  In  tale  fase  e'  onere  del promotore
          procedere  alle  modifiche  progettuali  necessarie ai fini
          dell'approvazione   del   progetto,  nonche'  a  tutti  gli
          adempimenti  di  legge  anche  ai fini della valutazione di
          impatto  ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso
          aggiuntivo,  ne'  incremento  delle  spese sostenute per la
          predisposizione    delle   offerte   indicate   nel   piano
          finanziario;
              d  )  quando  il  progetto  non  necessita di modifiche
          progettuali,   procede   direttamente  alla  stipula  della
          concessione;
              e  )  qualora il promotore non accetti di modificare il
          progetto,  ha  facolta'  di  richiedere progressivamente ai
          concorrenti  successivi in graduatoria l'accettazione delle
          modifiche  al progetto presentato dal promotore alle stesse
          condizioni  proposte  al  promotore  e  non accettate dallo
          stesso.
             11.  La  stipulazione  del contratto di concessione puo'
          avvenire  solamente  a seguito della conclusione, con esito
          positivo,  della  procedura  di  approvazione  del progetto
          preliminare    e   della   accettazione   delle   modifiche
          progettuali  da  parte  del  promotore,  ovvero del diverso
          concorrente aggiudicatario.
             12.   Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha  diritto  al  pagamento,  a  carico dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
             13.  Le  offerte  sono  corredate  dalla garanzia di cui
          all'articolo  75  e  da  un'ulteriore  cauzione fissata dal
          bando   in   misura  pari  al  2,5  per  cento  del  valore
          dell'investimento,   come   desumibile   dallo   studio  di
          fattibilita'   posto   a   base   di   gara.   Il  soggetto
          aggiudicatario  e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
          di   cui   all'articolo   113.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta  una  cauzione  a  garanzia delle penali relative al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali   relativi   alla   gestione   dell'opera,  da
          prestarsi  nella  misura  del  10 per cento del costo annuo
          operativo   di   esercizio   e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale.
             14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
          n. 327, e successive modificazioni.
             15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le
          disposizioni  relative  al contenuto del bando previste dal
          comma  3,  primo  periodo, possono, in alternativa a quanto
          prescritto  dal  comma  3,  lettere a) e b), procedere come
          segue:
              a ) pubblicare un bando precisando che la procedura non
          comporta   l'aggiudicazione   al  promotore  prescelto,  ma
          l'attribuzione  allo stesso del diritto di essere preferito
          al  migliore  offerente individuato con le modalita' di cui
          alle   successive   lettere  del  presente  comma,  ove  il
          promotore  prescelto  intenda adeguare la propria offerta a
          quella ritenuta piu' vantaggiosa;
              b   )   provvedere   alla   approvazione  del  progetto
          preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
              c  )  bandire  una nuova procedura selettiva, ponendo a
          base  di  gara  il  progetto  preliminare  approvato  e  le
          condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
          con   il   criterio   della   offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa;
              d  )  ove  non  siano state presentate offerte valutate
          economicamente  piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella  del
          promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
              e  )  ove  siano  state  presentate  una o piu' offerte
          valutate  economicamente  piu'  vantaggiose  di  quella del
          promotore  posta  a  base di gara, quest'ultimo puo', entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione  aggiudicatrice,  adeguare  la propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto.  In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
          rimborsa  al  migliore offerente, a spese del promotore, le
          spese  sostenute  per  la  partecipazione  alla gara, nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
              f)  ove  il  promotore  non adegui nel termine indicato
          alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
          miglior  offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo e'
          aggiudicatario    del    contratto    e   l'amministrazione
          aggiudicatrice    rimborsa    al    promotore,    a   spese
          dell'aggiudicatario,   le   spese  sostenute  nella  misura
          massima  di  cui  al  comma  9,  terzo  periodo. Qualora le
          amministrazioni    aggiudicatrici    si   avvalgano   delle
          disposizioni  del presente comma, non si applicano il comma
          10,  lettere  D),  e),  il  comma  11  e il comma 12, ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
             16.  In  relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
          annuale  di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
          aggiudicatrici  non provvedano alla pubblicazione dei bandi
          entro  sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso elenco
          annuale,  i  soggetti  in  possesso dei requisiti di cui al
          comma  8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
          dal  decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente il
          contenuto  dell'offerta  di cui al comma 9, garantita dalla
          cauzione   di   cui   all'articolo   75,   corredata  dalla
          documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi  e  dell'impegno  a  prestare una cauzione nella
          misura  dell'importo  di cui al comma 9, terzo periodo, nel
          caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
          del  presente  comma.  Entro sessanta giorni dalla scadenza
          del  termine  di quattro mesi di cui al periodo precedente,
          le  amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono,  anche nel
          caso  in  cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare
          un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
          cui   all'articolo   122,  secondo  l'importo  dei  lavori,
          contenente  i  criteri  in  base  ai  quali si procede alla
          valutazione   delle   proposte.   Le   eventuali   proposte
          rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
          le  nuove  proposte  sono  presentate  entro novanta giorni
          dalla  pubblicazione  di  detto  avviso; le amministrazioni
          aggiudicatrici  esaminano  dette  proposte, unitamente alle
          proposte  gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi
          dalla   scadenza   di  detto  termine.  Le  amministrazioni
          aggiudicatrici,  verificato preliminarmente il possesso dei
          requisiti,  individuano  la  proposta  ritenuta di pubblico
          interesse, procedendo poi in via alternativa a:
              a)  se  il progetto preliminare necessita di modifiche,
          qualora  ricorrano  le  condizioni  di cui all'articolo 58,
          comma  2,  indire  un dialogo competitivo ponendo a base di
          esso il progetto preliminare e la proposta;
              b)   se   il  progetto  preliminare  non  necessita  di
          modifiche,  previa  approvazione  del  progetto preliminare
          presentato  dal promotore, bandire una concessione ai sensi
          dell'articolo  143,  ponendo  lo  stesso progetto a base di
          gara ed invitando alla gara il promotore;
              c)   se   il  progetto  preliminare  non  necessita  di
          modifiche,  previa  approvazione  del  progetto preliminare
          presentato  dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
          lettere  c),  d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base
          di gara e invitando alla gara il promotore.
             17.  Se  il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta
          prescelta  ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
          cui   alle   lettere   a),   b)   e   c)   del   comma  16,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  incamera  la garanzia di
          cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
          a), b), c), si applica il comma 13.
             18.  Il  promotore  che non risulti aggiudicatario nella
          procedura  di  cui  al  comma 16, lettera a), ha diritto al
          rimborso,  con onere a carico dell'affidatario, delle spese
          sostenute  nella  misura  massima  di cui al comma 9, terzo
          periodo.  Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
          procedure  di  cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
             19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma
          8, nonche' i soggetti di cui al comma 20 possono presentare
          alle  amministrazioni  aggiudicatrici,  a mezzo di studi di
          fattibilita',   proposte  relative  alla  realizzazione  di
          lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita' non
          presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
          128  ovvero  negli  strumenti  di  programmazione approvati
          dall'amministrazione   aggiudicatrice   sulla   base  della
          normativa   vigente.   Le  amministrazioni  sono  tenute  a
          valutare  le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e
          possono  adottare,  nell'ambito  dei  propri programmi, gli
          studi  di  fattibilita'  ritenuti  di  pubblico  interesse;
          l'adozione  non  determina  alcun diritto del proponente al
          compenso  per  le prestazioni compiute o alla realizzazione
          dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora
          le  amministrazioni  adottino gli studi di fattibilita', si
          applicano le disposizioni del presente articolo.
             20.  Possono  presentare  le proposte di cui al comma 19
          anche  i  soggetti  dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,
          organizzativi,  finanziari  e  gestionali,  specificati dal
          regolamento,  nonche'  i soggetti di cui agli articoli 34 e
          90,   comma   2,  lettera  b),  eventualmente  associati  o
          consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
          La  realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita'
          rientra  tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
          1,  lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n.  153.  Le  Camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e
          di   promozione   dello  sviluppo  economico  dalle  stesse
          perseguiti,   possono  presentare  studi  di  fattibilita',
          ovvero   aggregarsi   alla  presentazione  di  proposte  di
          realizzazione  di  lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
          restando la loro autonomia decisionale.
             21.  Limitatamente  alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
          20,  i  soggetti  che  hanno presentato le proposte possono
          recedere  dalla  composizione  dei  proponenti in ogni fase
          della  procedura  fino alla pubblicazione del bando di gara
          purche'  tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
          requisiti  per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
          dei   requisiti   in   capo  a  singoli  soggetti  comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita'  della  proposta,  a  condizione  che  i restanti
          componenti   posseggano   i   requisiti  necessari  per  la
          qualificazione.».