Art. 299
Conservazione   dei   diritti   in  ordine  ad  alloggi  di  edilizia
  sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede

1.  Il  personale  militare  di carriera che ha inoltrato domanda per
ottenere   in   assegnazione   un   alloggio   di  edilizia  pubblica
sovvenzionata,  in  caso  di  trasferimento  in  altra  sede avvenuto
durante  in  periodo  nel  quale  e'  in servizio attivo, non perde i
diritti  precedentemente  maturati,  i  quali  sono  cumulati, previa
domanda   documentata,   nella   sede  o  nelle  sedi  di  successiva
destinazione.
2.  Ai  fini  della  assegnazione  di  alloggi  di  edilizia pubblica
sovvenzionata  al  personale  militare fruente di alloggi di servizio
nel  triennio precedente al collocamento a riposo, e' riconosciuto il
punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica
utilita'.