Art. 3 Componenti di diritto 1. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto: a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente; b) dal Ministro degli affari esteri; c) dal Ministro dell'interno; d) dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) dal Ministro della difesa; f) dal Ministro dello sviluppo economico; g) dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.