Art. 300 
        Diritti di proprieta' industriale delle Forze armate 
 
1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto
all'uso esclusivo delle proprie  denominazioni,  dei  propri  stemmi,
degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.  Il  Ministero  della
difesa,  anche  avvalendosi  della  Difesa  Servizi  s.p.a.  di   cui
all'articolo  535,  puo'  consentire  l'uso  anche  temporaneo  delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in
via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nel  rispetto  delle  finalita'
istituzionali e dell'immagine delle Forze  armate.  Si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della
proprieta' industriale di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni. 
2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero  utilizza  al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di  cui  al
medesimo comma e' punito  con  la  multa  da  euro  1.000,00  a  euro
5.000,00. 
3. Le  disposizioni  contenute  nel  comma  2  non  si  applicano  ai
collezionisti e agli amatori che operano per  finalita'  strettamente
personali e non lucrative. 
4. Con il regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono individuati le  denominazioni,  gli  stemmi,  gli
emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma  1,  nonche'  le
specifiche modalita' attuative, con riferimento  alle  Forze  armate,
compresa l'Arma dei carabinieri. 
 
          Note all'art. 300:
             -  Il  testo  dell'art.  26  del  decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE   e   2004/18/CE),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 2 maggio 2006, n.
          100, e' il seguente:
             «Art.  26  (Contratti  di  sponsorizzazione).  -  1.  Ai
          contratti  di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a questi
          assimilabili,   di   cui   siano  parte  un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non  sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro ente
          aggiudicatore,   aventi   ad   oggetto   i  lavori  di  cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero i
          servizi   di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le  forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi,  le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
          a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato
          per  la  scelta  dello  sponsor  nonche' le disposizioni in
          materia  di  requisiti  di qualificazione dei progettisti e
          degli esecutori del contratto.
             2.   L'amministrazione   aggiudicatrice   o  altro  ente
          aggiudicatore  beneficiario  delle  opere,  dei lavori, dei
          servizi,   delle   forniture,  impartisce  le  prescrizioni
          opportune   in  ordine  alla  progettazione,  nonche'  alla
          direzione ed esecuzione del contratto.».
             -  Il  testo  degli  articoli 124, 125 e 126 del decreto
          legislativo   10   febbraio   2005,  n.  30  (Codice  della
          proprieta'  industriale,  a norma dell'articolo 15 della L.
          12  dicembre  2002,  n.  273),  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52,
          e' il seguente:
             «Art.  124  (Misure  correttive e sanzioni civili). - 1.
          Con  la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della  fabbricazione,  del  commercio e dell'uso delle cose
          costituenti  violazione  del  diritto, e l'ordine di ritiro
          definitivo  dal commercio delle medesime cose nei confronti
          di   chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque  la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni  intermediario,  che  sia  parte del giudizio ed i cui
          servizi   siano   utilizzati  per  violare  un  diritto  di
          proprieta' industriale.
             2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il giudice puo' fissare
          una   somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza
          successivamente    constatata    e    per    ogni   ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento.
             3.  Con  la  sentenza  che  accerta  la violazione di un
          diritto  di  proprieta' industriale puo' essere ordinata la
          distruzione  di tutte le cose costituenti la violazione, se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della  violazione.  Non puo' essere ordinata la distruzione
          della  cosa  e  l'avente  diritto  puo'  conseguire solo il
          risarcimento  dei danni, se la distruzione della cosa e' di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti    violazione   dei   diritti   di   proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice,  in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della loro
          distruzione,  il  loro ritiro temporaneo dal commercio, con
          possibilita'  di  reinserimento a seguito degli adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto.
             4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti
          di  proprieta'  industriale,  puo'  essere ordinato che gli
          oggetti  prodotti  importati  o  venduti  in violazione del
          diritto  e  i  mezzi  specifici  che servono univocamente a
          produrli  o  ad attuare il metodo o processo tutelato siano
          assegnati  in  proprieta'  al  titolare del diritto stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
             5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del
          proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui
          al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di
          proprieta'  industriale o delle particolari circostanze del
          caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese dell'autore della
          violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e
          dei  mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare
          del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli
          oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
          mancanza  di  accordo  tra  le  parti, verra' stabilito dal
          giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
             6.  Delle  cose  costituenti  violazione  del diritto di
          proprieta'  industriale non si puo' disporre la rimozione o
          la  distruzione,  ne'  puo' esserne interdetto l'uso quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione  delle  sanzioni  l'autorita' giudiziaria
          tiene  conto  della  necessaria proporzione tra la gravita'
          delle  violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
          terzi.
             7.  Sulle  contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire le
          misure  menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
          non   soggetta   a   gravame,  sentite  le  parti,  assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette.».
             «Art.  125  (Risarcimento  del  danno e restituzione dei
          profitti   dell'autore   della   violazione).   -   1.   Il
          risarcimento  dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
          disposizioni  degli  articoli  1223, 1226 e 1227 del codice
          civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
          le  conseguenze  economiche  negative,  compreso il mancato
          guadagno,   del  titolare  del  diritto  leso,  i  benefici
          realizzati   dall'autore   della  violazione  e,  nei  casi
          appropriati,  elementi diversi da quelli economici, come il
          danno   morale  arrecato  al  titolare  del  diritto  dalla
          violazione.
             2.  La  sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
          puo'  farne  la liquidazione in una somma globale stabilita
          in  base  agli  atti  della causa e alle presunzioni che ne
          derivano.  In  questo  caso  il  lucro cessante e' comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che   l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto  pagare,
          qualora  avesse  ottenuto  una  licenza  dal  titolare  del
          diritto leso.
             3.  In  ogni  caso  il  titolare  del  diritto leso puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della  violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
          cessante   o   nella  misura  in  cui  essi  eccedono  tale
          risarcimento.».
             «Art.   126   (Pubblicazione   della   sentenza).  -  1.
          L'autorita'   giudiziaria  puo'  ordinare  che  l'ordinanza
          cautelare  o  la  sentenza  che  accerta  la violazione dei
          diritti    di   proprieta'   industriale   sia   pubblicata
          integralmente  o  in  sunto o nella sola parte dispositiva,
          tenuto  conto  della  gravita'  dei  fatti,  in  uno o piu'
          giornali da essa indicati, a spese del soccombente.».