Art. 302
            Strutture militari straniere e plurinazionali

1.  Le  visite  a  strutture  militari  straniere o plurinazionali in
territorio  italiano  sono  autorizzate  dal  Ministro  della difesa,
sentito  il  Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta
allo  stesso  Ministro  della difesa, che si pronuncia nel termine di
venti giorni.
2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le
modalita' delle visite previste dal presente articolo.