Art. 303
      Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

1.  Nel  corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal
comandante  o  dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono
tutte  le  informazioni,  non classificate, relative alla struttura o
alla  installazione;  possono  incontrare  il  personale militare e i
dipendenti civili.