Art. 306 
  Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa 
 
1. Alla dismissione degli alloggi di  servizio  del  Ministero  della
difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi,  impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio,
si applicano le disposizioni del presente articolo. 
2. Entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  il  Ministro  della  difesa
definisce con proprio  decreto  il  piano  annuale  di  gestione  del
patrimonio abitativo della Difesa,  con  l'indicazione  dell'entita',
dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di  servizio,
nonche' degli alloggi  non  piu'  ritenuti  utili  nel  quadro  delle
esigenze dell'amministrazione e  quindi  transitabili  in  regime  di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica
altresi' i parametri di reddito sulla  base  dei  quali  gli  attuali
utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in
quiescenza o  di  coniuge  superstite  non  legalmente  separato  ne'
divorziato, ovvero, se legalmente separato o divorziato, titolare, in
virtu' del  provvedimento  di  separazione  o  divorzio,  ovvero  del
provvedimento giudiziale provvisorio,  del  diritto  all'assegnazione
dell'alloggio adibito a residenza familiare,  possono  mantenerne  la
conduzione, purche'  non  siano  proprietari  di  altro  alloggio  di
certificata abitabilita'. Il decreto e' comunicato  entro  lo  stesso
termine alle competenti Commissioni parlamentari. Con il  regolamento
sono fissati i criteri e  le  modalita'  di  alienazione  nonche'  il
riconoscimento del diritto di prelazione in favore del conduttore  e,
in caso di mancato esercizio da parte dello  stesso,  in  favore  del
personale  militare  e  civile  del  Ministero   della   difesa   non
proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione
o  vendita  del  patrimonio  alloggiativo  sono  utilizzati  per   la
realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la  manutenzione  di
quelli esistenti. 
3. Al fine della  realizzazione  del  programma  pluriennale  di  cui
all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede  all'alienazione
della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta'  di  alloggi
non   piu'    ritenuti    utili    nel    quadro    delle    esigenze
dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi  in
interi stabili da alienare in blocco, con diritto di  prelazione  per
il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello  stesso,
per il personale militare e civile del  Ministero  della  difesa  non
proprietario di altra  abitazione  nella  provincia,  con  prezzo  di
vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella
misura massima del 25 per cento e minima del 10  per  cento,  tenendo
conto del reddito del nucleo familiare, della presenza  di  portatori
di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta
perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli
alloggi  dei  conduttori  delle  unita'  immobiliari  e  del  coniuge
superstite, alle condizioni di cui al  comma  2,  con  basso  reddito
familiare,  non  superiore  a  quello  determinato  con  il   decreto
ministeriale di cui al  comma  2,  ovvero  con  componenti  familiari
portatori di handicap, dietro corresponsione  del  canone  in  vigore
all'atto della vendita, aggiornato in base  agli  indici  ISTAT.  Gli
acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della  scadenza
del quinto anno dalla data di acquisto. I  proventi  derivanti  dalle
alienazioni sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnati in apposita  unita'  previsionale  di  base  dello
stato di previsione del Ministero della difesa. 
4. Al fine di accelerare il procedimento di  alienazione  di  cui  al
comma 3,  il  Ministero  della  difesa  puo'  avvalersi,  tramite  la
Direzione generale  dei  lavori  e  del  demanio,  dell'attivita'  di
tecnici dell'Agenzia del demanio. 
5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2  e
di cui al comma 3, gli alloggi di  servizio  individuati  per  essere
destinati  a  procedure  di  dismissione  in  virtu'  di   previgenti
disposizioni normative, restano nella  disponibilita'  del  Ministero
della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.