Art. 306 Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa 1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato ne' divorziato, ovvero, se legalmente separato o divorziato, titolare, in virtu' del provvedimento di separazione o divorzio, ovvero del provvedimento giudiziale provvisorio, del diritto all'assegnazione dell'alloggio adibito a residenza familiare, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita'. Il decreto e' comunicato entro lo stesso termine alle competenti Commissioni parlamentari. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di alienazione nonche' il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. 3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa. 4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo' avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del demanio. 5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtu' di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilita' del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.