Art. 310 
              Cessione di beni mobili a titolo oneroso 
 
  1. Il  regolamento,  secondo  le  procedure  di  modifica  da  esso
previste,   individua,   nell'ambito    delle    pianificazioni    di
ammodernamento connesse al nuovo modello  organizzativo  delle  Forze
armate, i materiali e  i  mezzi  suscettibili  di  alienazione  e  le
procedure, anche in deroga alle  norme  sulla  contabilita'  generale
dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  2. L'alienazione puo' avere luogo anche nei confronti delle imprese
fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a  fronte
di programmi di  ammodernamento  predisposti  dalle  imprese  stesse,
anche ai fini della relativa esportazione nel  rispetto  delle  norme
vigenti. 
  3.  Ai  fini  del  contenimento  dei  costi  per  l'ammodernamento,
l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti  norme  in
materia di esportazione di materiali d'armamento,  puo'  procedere  a
permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non  ancora  fuori
uso. 
  4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e dal comma 4
dell'articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di  fuori
uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione  e  prestito  si
applicano le disposizioni del regolamento. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 310: 
             - La legge 9  luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.