Art. 312 
Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni 
                           internazionali 
 
1. Su disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata, previa
autorizzazione del Capo di stato maggiore della  difesa,  secondo  le
modalita' stabilite con decreto del  Ministro  della  difesa  che  ne
riferisce alle competenti Commissioni  parlamentari,  possono  essere
ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita'  in  cui  si
trovano, alle Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  estere,  ad
autorita' locali, a  organizzazioni  internazionali  non  governative
ovvero  a  organismi  di  volontariato  e   di   protezione   civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti: 
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento,  utilizzati
a supporto dell'attivita' operativa di  unita'  militari  all'estero,
per i quali non risulta conveniente  il  rimpatrio  in  relazione  ai
costi di trasporto; 
b) i mezzi e materiali, escluso il  materiale  d'armamento,  dismessi
alla data di entrata in vigore dell'atto che  autorizza  la  missione
internazionale.