Art. 313
      Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

1.  Non  e' consentita la dismissione di beni culturali del Ministero
della  difesa,  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 12 del decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante  il codice dei beni
culturali e del paesaggio.
 
          Nota all'art. 313:
             -  Per  l'art.  12,  comma 3, del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 230.