Art. 314
Fondi comuni di investimento  immobiliare  per  la  valorizzazione  e
                 l'alienazione di immobili militari

  1.  Allo  scopo  di  conseguire,  attraverso  la  valorizzazione  e
l'alienazione  degli  immobili  militari,  le  risorse  necessarie  a
soddisfare  le  esigenze  infrastrutturali e alloggiative delle Forze
armate,  il  Ministero  della  difesa  e' autorizzato a promuovere la
costituzione  di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
d'intesa  con  i  comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di
programma di cui al comma 2.
  2.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa  sono
individuati  gli  immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che
possono  costituire  oggetto  di  appositi  accordi  di  programma di
valorizzazione  con  i  comuni  nel  cui  ambito  essi  sono ubicati.
L'inserimento  degli  immobili  nei  citati  decreti  ne determina la
classificazione   come   patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Tali
decreti,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  hanno  effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni,
e  producono  gli  effetti  previsti  dall'articolo  2644  del codice
civile,  nonche'  effetti  sostitutivi  dell'iscrizione  del  bene in
catasto.  Gli  uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti  attivita'  di  trascrizione,  intavolazione  e  voltura.
Avverso  l'inserimento  degli  immobili nei citati decreti e' ammesso
ricorso   amministrativo   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
pubblicazione  dei  medesimi  decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi
restando gli altri rimedi di legge.
  3.   Per  gli  immobili  oggetto  degli  accordi  di  programma  di
valorizzazione  che  sono  assoggettati  alla disciplina prevista dal
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42, e' acquisito il parere della
competente  soprintendenza  del  Ministero  per i beni e le attivita'
culturali, che si esprime entro trenta giorni.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto
convenuto  negli accordi di programma, sono disciplinati le procedure
e  i  criteri  attraverso  i  quali  procedere  all'individuazione  o
all'eventuale  costituzione  della societa' di gestione del risparmio
per  il  funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi, fermo
restando  che  gli  immobili  conferiti  che  sono  ancora  in uso al
Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati
a   titolo  gratuito  fino  alla  riallocazione  delle  funzioni,  da
realizzare  sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di
conferimento  degli  immobili  al  fondo.  Ai comuni con i quali sono
stati sottoscritti gli accordi di programma e' riconosciuta una quota
non  inferiore  al  10  per cento e non superiore al 20 per cento del
ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
  5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si
applicano,  per  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui agli
articoli  3,  commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e
2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite,  fermo
restando  l'importo  dovuto  di  cui all'articolo 2, comma 195, della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  le quote di risorse, fino a una
percentuale  stabilita  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da
destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al
Ministero  della  difesa, da iscrivere nel fondo in conto capitale di
cui   all'articolo   619,   previa   verifica   della  compatibilita'
finanziaria  con  gli  equilibri di finanza pubblica, con particolare
riferimento  al  rispetto  del  conseguimento,  da parte dell'Italia,
dell'indebitamento  netto strutturale concordato in sede di programma
di  stabilita'  e  crescita,  nonche'  all'entrata del bilancio dello
Stato per la stabilita' finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e'
comunque   destinato   all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  il
corrispettivo  del  valore  patrimoniale  degli immobili alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191. Le somme
riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono  destinate  alla
realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate,
con  prioritaria  destinazione  alla  razionalizzazione  del  settore
infrastrutturale,  definito con decreto del Ministro della difesa, su
proposta  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa.  E' comunque
assicurata    l'invarianza    del    valore   patrimoniale   in   uso
all'amministrazione   della   difesa  al  termine  del  programma  di
razionalizzazione infrastrutturale.
 
          Note all'art. 314:
             -  Il  testo  dell'art.  2644  del  codice civile, e' il
          seguente:
             «Art.  2644  (Effetti  della  trascrizione).  - Gli atti
          enunciati   nell'articolo   precedente  non  hanno  effetto
          riguardo  ai  terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un atto trascritto o
          iscritto   anteriormente   alla   trascrizione  degli  atti
          medesimi.
             Seguita  la  trascrizione, non puo' avere effetto contro
          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
          diritti   acquistati   verso   il  suo  autore,  quantunque
          l'acquisto risalga a data anteriore.».
             -  Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          vedano le note all'articolo 230.
             - Il testo degli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis,
          comma  1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge
          25  settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
          di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento  immobiliare),  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n. 410, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  26  settembre 2001, n. 224, e' il
          seguente:
             «Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1.
          (omissis).
             2.  Fino  alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
          sensi  del  comma  1 i gestori degli stessi, individuati ai
          sensi  del  comma  1, lettera d), sono responsabili a tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche' per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
             3.-8. (omissis).
             9.  La  determinazione  esatta  del prezzo di vendita di
          ciascun   bene   immobile  e  unita'  immobiliare,  nonche'
          l'espletamento,  ove  necessario,  delle attivita' inerenti
          l'accatastamento   dei   beni   immobili  trasferiti  e  la
          ricostruzione   della   documentazione  ad  essi  relativa,
          possono  essere  affidati  all'Agenzia  del  territorio e a
          societa'   aventi   particolare   esperienza   nel  settore
          immobiliare,  individuate con procedura competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma 1.
             10.-17. (omissis).
             18.  Lo  Stato  e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di affitto o locazione.
             19.   Per   la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 2,
          comma  59,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  si
          applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
          beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
          notarili  relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
          al  presente  articolo  sono  ridotti alla meta'. La stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  In  caso  di cessione agli affittuari o ai conduttori
          detti  onorari  sono  ridotti  al 25 per cento. I notai, in
          occasione  degli  atti di rivendita, provvederanno a curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura  catastale  relative  ai  provvedimenti e agli atti
          previsti  dai  commi  1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e
          1-bis  del  presente  articolo se le stesse non siano state
          gia' eseguite.».
             «Art.  3-bis  (Valorizzazione  e  utilizzazione  a  fini
          economici   dei   beni   immobili   tramite  concessione  o
          locazione).  - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato
          individuati   ai   sensi  dell'articolo  1  possono  essere
          concessi  o  locati  a  privati,  a  titolo oneroso, per un
          periodo  non  superiore  a  cinquanta  anni,  ai fini della
          riqualificazione  e riconversione dei medesimi beni tramite
          interventi  di  recupero,  restauro, ristrutturazione anche
          con  l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate
          allo  svolgimento  di  attivita'  economiche o attivita' di
          servizio  per  i  cittadini, ferme restando le disposizioni
          contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
          cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, e
          successive modificazioni.».
             «Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
          investimento immobiliare). - 1.-2. (omissis).
             2-bis.  I  crediti  per  finanziamenti o rifinanziamenti
          concessi,  dalle  banche  o dalla Cassa depositi e prestiti
          spa,  ai  fondi  di  cui  al  comma  1 godono di privilegio
          speciale  sugli  immobili conferiti o trasferiti al fondo e
          sono  preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere  la  misura in cui i canoni delle locazioni e gli
          altri  proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente    al   rimborso   dei   finanziamenti   e
          rifinanziamenti  e  siano  indisponibili  fino  al completo
          soddisfacimento degli stessi.
             2-ter-2-quater (omissis).
             2-quinquies.  Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche'  quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  inerenti  ai  predetti apporti,
          trasferimenti   e   finanziamenti,  alla  loro  esecuzione,
          modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie di qualunque
          tipo  da  chiunque  e  in qualsiasi momento prestate e alle
          loro   eventuali   surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,
          frazionamenti  e  cancellazioni anche parziali, ivi incluse
          le  cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a tali
          operazioni  e  le cessioni anche parziali dei crediti e dei
          contratti  ad  esse  relativi,  sono esenti dall'imposta di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale  e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da
          ogni altro tributo o diritto.».
             -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  195,  della legge 23
          dicembre  2009,  n. 191 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2010),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302, e' il
          seguente:
             «195.  -  Al fine di contribuire al raggiungimento degli
          obiettivi  di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti
          del  trasferimento o del conferimento degli immobili di cui
          al  comma  190,  e'  attribuito  al  comune  di  Roma  e al
          Commissario  straordinario  del Governo di cui all'articolo
          78  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e
          successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui
          al  comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i
          trasferimenti  dei  predetti  beni  nei suddetti limiti, un
          importo  pari  a  600  milioni  di  euro di cui un sesto al
          comune  di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario
          del Governo.».