Art. 317 
Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione
                        per pubblica utilita' 
 
  1. Fatto salvo  quanto  disposto  nel  titolo  VI  in  ordine  alle
servitu' militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla
realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma  la
disciplina  all'uopo  dettata  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 317: 
             - Per il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.