Art. 32 
Configurazione delle cariche di  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza
     armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare sono ufficiali della  rispettiva
Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di
corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra  aerea  in
servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo  d'armata
in servizio permanente. I citati vertici militari: 
    a) sono nominati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa,  sentito  il  Capo  di  stato  maggiore  della
difesa; 
    b)  dipendono  dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa;  il
Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma  dei
carabinieri; 
    c)  nell'ambito  della  rispettiva  Forza  armata   hanno   rango
gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali
e ammiragli. 
  2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma  dei
carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della  carica,
sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio  designato  alla
funzione vicaria. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dagli avvisi di rettifica pubblicati in G.U. 01/06/2010, n.
126 e in G.U. 07/09/2010, n.  209  durante  il  periodo  di  "vacatio
legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
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