Art. 320 
                               Ambito 
 
  1.  In  vicinanza  delle  opere  e   installazioni   permanenti   e
semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento  costiero,
delle basi navali, degli aeroporti, degli  impianti  e  installazioni
radar  e  radio,  degli  stabilimenti  nei  quali  sono   fabbricati,
manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose,  dei
campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di  proprieta'
e di impresa puo' essere soggetto a limitazioni secondo le norme  del
presente capo. 
  2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima  di  cinque
anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono  imposte  nella
misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere  o
di installazioni di difesa. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.