Art. 322 
 Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari 
 
  1. In ciascuna regione e' costituito un Comitato  misto  paritetico
di  reciproca  consultazione  per   l'esame,   anche   con   proposte
alternative della regione e  dell'autorita'  militare,  dei  problemi
connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e  di
sviluppo economico e sociale della regione e delle aree  subregionali
e i  programmi  delle  installazioni  militari  e  delle  conseguenti
limitazioni. 
  2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e'  sostituito  da
due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di  Trento
e per quella di Bolzano. Nel presente  articolo  l'indicazione  della
regione, del  consiglio  regionale  e  del  presidente  della  giunta
regionale si intende,  per  il  Trentino-Alto  Adige,  riferita  alla
provincia, al consiglio provinciale  e  al  presidente  della  giunta
provinciale. 
  3. Il Comitato e' formato da cinque  rappresentanti  del  Ministero
della difesa, da due rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  designati  dai  rispettivi  Ministri,  e  da   sette
rappresentanti della regione nominati  dal  presidente  della  Giunta
regionale,  su  designazione,  con  voto  limitato,   del   consiglio
regionale. Per ogni membro e' nominato un supplente. 
  4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma  2,  i
rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale
rispettiva. 
  5. Il Comitato e' consultato semestralmente su  tutti  i  programmi
delle  esercitazioni  a  fuoco  di  reparto  o  di  unita',  per   la
definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali,
del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego  dei
poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati  dalla
regione si esprime in senso contrario,  sui  programmi  di  attivita'
addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa. 
  6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri  organismi
interessati, definisce  le  zone  idonee  alla  concentrazione  delle
esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per  la  costituzione  di
poligoni,   utilizzando   prioritariamente,   ove   possibile,   aree
demaniali. 
  7. Una volta costituite tali aree  militari,  le  esercitazioni  di
tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le
aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie  sia
permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita'  militare
e la regione interessata. In caso di mancato accordo il  progetto  di
disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che  decide  sentiti
il presidente della giunta regionale e  il  presidente  del  comitato
misto paritetico competenti. 
  8. Se esigenze di segreto militare non consentono  un  approfondito
esame,  il  presidente   della   giunta   regionale   puo'   chiedere
all'autorita'  competente  di  autorizzare  la  comunicazione   delle
notizie necessarie. 
  9. Il Comitato si riunisce  a  richiesta  del  Comandante  militare
territoriale di regione o del  Comandante  in  capo  di  dipartimento
militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente
della  regione;  presiede  l'ufficiale  generale  o  ammiraglio  piu'
elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno
elevato in grado o meno anziano. 
  10. Delle riunioni del Comitato e'  redatto  verbale  che  contiene
anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme  della
questione trattata o su singoli punti di essa. 
  11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari
e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate  al  Ministro
della difesa. La regione interessata puo'  richiedere  al  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni  dal   giorno
successivo  alla  pubblicazione  o  comunicazione   della   decisione
ministeriale, di sottoporre la  questione  a  riesame  da  parte  del
Consiglio dei Ministri. 
  12.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo',  in  casi
particolari,  disporre  che  i  provvedimenti  di  limitazione  della
proprieta' siano  sospesi  sino  alla  decisione  del  Consiglio  dei
Ministri. 
  13. Il Consiglio dei  Ministri  si  pronuncia  sulle  richieste  di
riesame entro novanta giorni. 
  14. Alla  riunione  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  invitato  il
presidente della giunta regionale interessata. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.