Art. 323 Procedimento di imposizione delle limitazioni 1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. 2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare. 3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo e' adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa. 5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprieta' assoggettate.
Nota all'art. 323: - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136, e' il seguente: «Art. 11 (Procedimento del controllo preventivo di ragioneria). - 1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilita' del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non puo' aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2. 2. (abrogato). 3. (abrogato). 4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, esso viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dalla Ragioneria competente. 5. (abrogato). 6. (abrogato). 7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno.».