Art. 323 
            Procedimento di imposizione delle limitazioni 
 
  1. Il Comandante militare territoriale di regione o  il  Comandante
in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione
aerea, se  l'opera  e',  rispettivamente,  dell'Esercito  italiano  o
interforze,  della  Marina  militare  o  dell'Aeronautica   militare,
predispone  il  progetto  di  imposizione   delle   limitazioni,   in
attuazione e nell'ambito  dei  programmi  di  cui  all'articolo  322,
corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. 
  2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante  territoriale>>
si intende riferita al Comandante militare territoriale  di  regione,
al Comandante  in  capo  di  dipartimento  militare  marittimo  o  al
Comandante  di  regione  aerea,  se  l'opera   e',   rispettivamente,
dell'Esercito  italiano  o  interforze,  della  Marina   militare   o
dell'Aeronautica militare. 
  3. Il progetto, con l'allegato preventivo di  spesa,  e'  trasmesso
alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi  e  per
gli  effetti  dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  4.  Ad   avvenuta   prenotazione   dell'impegno   provvisorio,   il
provvedimento impositivo e' adottato dal Comandante territoriale  con
decreto  nel  quale  sono  indicati  gli  estremi  di   registrazione
dell'impegno provvisorio di spesa. 
  5. Le zone soggette a limitazioni  e  le  limitazioni  stesse  sono
indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo,  nelle
quali   devono   risultare   individuate   le   singole    proprieta'
assoggettate. 
 
            Nota all'art. 323: 
             - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 aprile  1994,  n.  367  (Regolamento  recante
          semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa  e
          contabili),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale del  13  giugno  1994,  n.  136,  e'  il
          seguente: 
             «Art.  11  (Procedimento  del  controllo  preventivo  di
          ragioneria). - 1. La competente ragioneria, entro  quindici
          giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra
          l'impegno di spesa sotto la responsabilita'  del  dirigente
          che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno  non  puo'
          aver luogo ove si tratti  di  spesa  che  ecceda  la  somma
          stanziata nel relativo capitolo di bilancio o  che  sia  da
          imputare ad un capitolo diverso da quello indicato,  oppure
          che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a
          questa piuttosto che a quelli. In tal caso,  la  Ragioneria
          restituisce alla  competente  amministrazione  l'atto,  con
          l'indicazione delle ragioni che ne impediscono  l'ulteriore
          corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la
          registrazione dell'atto si applicano le norme e il  termine
          di cui al comma 2. 
             2. (abrogato). 
             3. (abrogato). 
             4. Ove l'atto sia soggetto  a  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti, esso viene inviato alla
          Ragioneria e alla Corte dei conti.  La  documentazione  che
          accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria,
          per  il  successivo  inoltro  alla  Corte  dei  conti.  Gli
          eventuali   rilievi   della   Ragioneria   sono   trasmessi
          all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei
          conti.   Le   controdeduzioni   dell'amministrazione   sono
          parimenti trasmesse  alla  Ragioneria  ed  alla  Corte  dei
          conti.  La  Corte  si  pronuncia   nei   termini   di   cui
          all'articolo 3 della legge  14  gennaio  1994  n.  20,  che
          decorrono dal momento in cui  l'atto  le  viene  trasmesso,
          completo di documentazione, dalla Ragioneria competente. 
             5. (abrogato). 
             6. (abrogato). 
             7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo  di  pagare
          somme a carico del bilancio  dello  Stato,  debbono  essere
          comunicati,  contestualmente  alla  loro  adozione,   dagli
          uffici amministrativi alla rispettiva  ragioneria  centrale
          per la registrazione dell'impegno.».