Art. 324 
  Pubblicita' del decreto impositivo - Esecutivita' - Impugnazioni 
 
1. Il decreto, corredato di mappe, e' pubblicato  mediante  deposito,
per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune,  nel
quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni. 
2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia,  entro  i  primi  quindici
giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi,
in numero congruo, a cura del sindaco, nel  territorio  del  predetto
comune. Di tale deposito e' effettuata contestuale notifica,  tramite
i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle
limitazioni. 
3. Successivamente  il  decreto,  corredato  di  un  certificato  del
segretario  comunale  attestante  l'avvenuto  deposito  per  sessanta
giorni  consecutivi  e  l'avvenuta  affissione  dei   manifesti,   e'
custodito nell'archivio dello stesso comune. 
4. Chiunque puo' prendere visione del decreto  e  dei  suoi  allegati
durante il deposito e successivamente, fino a  che  l'imposizione  ha
effetto. 
5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo  giorno  dalla
data di deposito nell'ufficio comunale. 
6. In attesa che le limitazioni diventino  esecutive,  il  Comandante
territoriale puo' ordinare la sospensione di lavori o di  piantagioni
che siano in contrasto con  le  limitazioni  risultanti  dal  decreto
impositivo. 
7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo  le  norme  vigenti,
chiunque vi ha interesse puo' proporre ricorso gerarchico al Ministro
della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro  i
termini e secondo le modalita' previsti dal  decreto  legislativo  24
novembre 1971, n. 1199. 
8. Di tale diritto e del termine entro il quale puo'  esercitarsi  e'
fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo. 
9. D'ufficio o su  domanda  del  ricorrente,  proposta  nello  stesso
ricorso gerarchico o in successiva istanza da  presentarsi  nei  modi
previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1199
del 1971, il  Ministro  della  difesa  puo'  sospendere  l'esecuzione
dell'atto impugnato. 
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti  territoriali  sono
da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale dei
lavori e del demanio del Ministero della difesa, accompagnati da  una
breve relazione e da una copia del decreto impositivo  con  la  prova
dell'avvenuta pubblicazione e notificazione. 
 
          Nota all'art. 324:
             - Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
          24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti
          in  materia  di  ricorsi  amministrativi), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  17  gennaio  1972,  n.  13, e' il
          seguente:
             «2.  Il  ricorso e' presentato all'organo indicato nella
          comunicazione  o  a  quello che ha emanato l'atto impugnato
          direttamente  o mediante lettera raccomandata con avviso di
          ricevimento.   Nel   primo   caso,  l'ufficio  ne  rilascia
          ricevuta.  Quando  il  ricorso e' inviato a mezzo posta, la
          data di spedizione vale quale data di presentazione.».