Art. 324 Pubblicita' del decreto impositivo - Esecutivita' - Impugnazioni 1. Il decreto, corredato di mappe, e' pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni. 2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito e' effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni. 3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, e' custodito nell'archivio dello stesso comune. 4. Chiunque puo' prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto. 5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale. 6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale puo' ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo. 7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse puo' proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalita' previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199. 8. Di tale diritto e del termine entro il quale puo' esercitarsi e' fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo. 9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. 10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.
Nota all'art. 324: - Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1972, n. 13, e' il seguente: «2. Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.».